Sentenza 431/1992 (ECLI:IT:COST:1992:431)
Massima numero 18900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
18899
Titolo
SENT. 431/92 B. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - RICORSO AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE PREFETTIZIA PER APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - PARTE CHE SI DIFENDE PERSONALMENTE - OBBLIGO DI ELEGGERE DOMICILIO NEL COMUNE OVE HA SEDE IL PRETORE ADITO - CONSEGUENTE NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI, IN CASO DI INADEMPIMENTO, PRESSO LA CANCELLERIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO SIA RISPETTO ALLA PARTE CHE SI DIFENDA A MEZZO DI PROCURATORE LEGALE CHE RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE OPPOSTA CHE SI DIFENDE IN PROPRIO A MEZZO DI SUOI FUNZIONARI, PER I QUALI TALE OBBLIGO NON SUSSISTE - INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE IMPLICANTE MODIFICA DI NORMATIVA COMPLESSA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 431/92 B. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - RICORSO AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE PREFETTIZIA PER APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - PARTE CHE SI DIFENDE PERSONALMENTE - OBBLIGO DI ELEGGERE DOMICILIO NEL COMUNE OVE HA SEDE IL PRETORE ADITO - CONSEGUENTE NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI, IN CASO DI INADEMPIMENTO, PRESSO LA CANCELLERIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO SIA RISPETTO ALLA PARTE CHE SI DIFENDA A MEZZO DI PROCURATORE LEGALE CHE RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE OPPOSTA CHE SI DIFENDE IN PROPRIO A MEZZO DI SUOI FUNZIONARI, PER I QUALI TALE OBBLIGO NON SUSSISTE - INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE IMPLICANTE MODIFICA DI NORMATIVA COMPLESSA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nel vigente sistema processuale l'obbligo, per la parte che voglia stare in giudizio personalmente, di provvedere alla elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito - in mancanza della quale le notificazioni possono farsi presso la Cancelleria - imposto al ricorrente, nel giudizio pretorio di opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia, dall'impugnato art. 22, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' previsto, in disposizioni di analogo contenuto, anche per altri procedimenti (cfr., per i procedimenti innanzi al tribunale, al pretore e al conciliatore, per i procedimenti monitorio e di intimazione di licenza o di sfratto e di opposizione e per il rito del lavoro, rispettivamente, gli artt. 165, 314, 638, 668, 414, 660 e 416 cod.proc.civ.) e rappresenta quindi un dato dell'ordinamento, variabile in relazione ai diversi modelli procedimentali, su cui non e' possibile operare muovendo da una singola norma - come quella censurata - e valutando, all'interno del quadro sistematico complessivo, una singola 'ratio'. Deve percio' riconoscersi che si tratta di materia riservata alla discrezionalita' del legislatore e quindi sottratta alle decisioni del giudice delle leggi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 22, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nei limiti in cui non prevede che la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio della parte che si difende personalmente possa essere eseguita in qualsiasi comune del circondario a cui appartiene l'ufficio di pretura adito"). - Sulla medesima norma v. ordinanza (di manifesta infondatezza) n. 42/1988.
Nel vigente sistema processuale l'obbligo, per la parte che voglia stare in giudizio personalmente, di provvedere alla elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito - in mancanza della quale le notificazioni possono farsi presso la Cancelleria - imposto al ricorrente, nel giudizio pretorio di opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia, dall'impugnato art. 22, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' previsto, in disposizioni di analogo contenuto, anche per altri procedimenti (cfr., per i procedimenti innanzi al tribunale, al pretore e al conciliatore, per i procedimenti monitorio e di intimazione di licenza o di sfratto e di opposizione e per il rito del lavoro, rispettivamente, gli artt. 165, 314, 638, 668, 414, 660 e 416 cod.proc.civ.) e rappresenta quindi un dato dell'ordinamento, variabile in relazione ai diversi modelli procedimentali, su cui non e' possibile operare muovendo da una singola norma - come quella censurata - e valutando, all'interno del quadro sistematico complessivo, una singola 'ratio'. Deve percio' riconoscersi che si tratta di materia riservata alla discrezionalita' del legislatore e quindi sottratta alle decisioni del giudice delle leggi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 22, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nei limiti in cui non prevede che la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio della parte che si difende personalmente possa essere eseguita in qualsiasi comune del circondario a cui appartiene l'ufficio di pretura adito"). - Sulla medesima norma v. ordinanza (di manifesta infondatezza) n. 42/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte