Sentenza 432/1992 (ECLI:IT:COST:1992:432)
Massima numero 18901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 432./92 A. PROCESSO PENALE - PARTI - P.M. - PRINCIPIO DI PARITA' TRA ACCUSA E DIFESA - DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - CONTENUTO EFFETTIVO - ESIGENZA DI IMMUTABILITA' DELL'UFFICIO DEL P.M. NEI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.
SENT. 432./92 A. PROCESSO PENALE - PARTI - P.M. - PRINCIPIO DI PARITA' TRA ACCUSA E DIFESA - DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - CONTENUTO EFFETTIVO - ESIGENZA DI IMMUTABILITA' DELL'UFFICIO DEL P.M. NEI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.
Testo
Il principio di parita' tra accusa e difesa sancito dall'art. 2, n. 3, della legge delega per il nuovo codice di procedura penale non comporta necessariamente identita' fra la posizione ed i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore, dal momento che "la natura di organo giudiziario, propria del pubblico ministero, puo' giustificare modalita' di esercizio del diritto di azione regolate in rapporto alla struttura stessa dell'organo" e, pertanto, deve ritenersi rispettato quando la disciplina del procedimento sia tale da garantire una partecipazione dell'organo della pubblica accusa alle varie fasi del processo secondo forme adeguate e con modalita' rispondenti alla natura particolare dell'organo. Tale principio non comporta, invece, che l'ufficio del pubblico ministero debba rimanere immutato nei vari gradi del procedimento. - Nello stesso senso v. le sent. nn. 155/1974 e 363/1991.
Il principio di parita' tra accusa e difesa sancito dall'art. 2, n. 3, della legge delega per il nuovo codice di procedura penale non comporta necessariamente identita' fra la posizione ed i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore, dal momento che "la natura di organo giudiziario, propria del pubblico ministero, puo' giustificare modalita' di esercizio del diritto di azione regolate in rapporto alla struttura stessa dell'organo" e, pertanto, deve ritenersi rispettato quando la disciplina del procedimento sia tale da garantire una partecipazione dell'organo della pubblica accusa alle varie fasi del processo secondo forme adeguate e con modalita' rispondenti alla natura particolare dell'organo. Tale principio non comporta, invece, che l'ufficio del pubblico ministero debba rimanere immutato nei vari gradi del procedimento. - Nello stesso senso v. le sent. nn. 155/1974 e 363/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 3