Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Abruzzo - Rifinanziamento di spese regionali garantito attraverso variazioni sul bilancio di previsione 2020 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio dell'obbligo della copertura finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036005).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - degli artt. 5, comma 2, e 6 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2020, che dispone il rifinanziamento di spese regionali garantito attraverso variazioni sul bilancio di previsione 2020. Le norme regionali impugnate danno copertura alle spese che dispongono, utilizzando la facoltà consentita dall'art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., del quale ricorrono le condizioni applicative. Né sono fondati gli ancillari profili di censura che, sempre in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., lamentano sia la produzione di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sia il pregiudizio agli equilibri finanziari del bilancio regionale. Infatti, una volta esclusa l'inidoneità della descritta modalità di copertura finanziaria a contrastare con l'evocato parametro costituzionale, non appaiono configurabili né ripercussioni sul disavanzo di amministrazione e sul percorso di recupero delineato dal piano di rientro, né vulnera agli equilibri finanziari del bilancio regionale.