Sentenza 432/1992 (ECLI:IT:COST:1992:432)
Massima numero 18902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 432/92 B. PROCESSO PENALE - PROVVEDIMENTO PER MISURA CAUTELARE REALE (NELLA SPECIE: SEQUESTRO PREVENTIVO) - RIESAME - PROCEDIMENTO - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA AL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' ANZICHE' AL P.M. RICHIEDENTE IL SEQUESTRO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' TRA ACCUSA E DIFESA - RITENUTO ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE AFFIDATA ALLA SFERA DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 432/92 B. PROCESSO PENALE - PROVVEDIMENTO PER MISURA CAUTELARE REALE (NELLA SPECIE: SEQUESTRO PREVENTIVO) - RIESAME - PROCEDIMENTO - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA AL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' ANZICHE' AL P.M. RICHIEDENTE IL SEQUESTRO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' TRA ACCUSA E DIFESA - RITENUTO ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE AFFIDATA ALLA SFERA DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La scelta compiuta dal legislatore di attribuire al pubblico ministero costituito presso il tribunale (nella specie: Tribunale della liberta') investito della decisione la legittimazione a partecipare all'udienza camerale di riesame del provvedimento di sequestro (nella specie: del G.I.P. presso la pretura) anziche' al pubblico ministero che il sequestro ha richiesto, ed a ricevere il relativo avviso, non appare in contrasto con l'esigenza della parita' tra accusa e difesa (v. mass. A) sancito dall'art. 2, dir. 3, della legge di delega, in quanto la soluzione adottata, oltre che ispirarsi a esigenze di speditezza del processo, risulta piu' in generale rispondente al principio organizzativo in tema di uffici del pubblico ministero espresso nell'art. 51 del codice di procedura penale. Detta soluzione, tra l'altro, non determina uno squilibrio informativo, come paventato dal giudice 'a quo', in quanto il P.M. presso il Tribunale competente per la decisione dispone di tutti gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame e un efficace coordinamento informativo con l'ufficio del P.M. collocato presso il giudice che ha adottato il provvedimento puo' sempre essere realizzato anche alla luce del criterio adottato nell'art. 371 del codice di procedura penale, che, nell'ipotesi, sia pure diversa, di indagini collegate, prevede forme di cooperazione e scambio di atti e di informazioni tra i diversi uffici del pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2, direttiva 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81.
La scelta compiuta dal legislatore di attribuire al pubblico ministero costituito presso il tribunale (nella specie: Tribunale della liberta') investito della decisione la legittimazione a partecipare all'udienza camerale di riesame del provvedimento di sequestro (nella specie: del G.I.P. presso la pretura) anziche' al pubblico ministero che il sequestro ha richiesto, ed a ricevere il relativo avviso, non appare in contrasto con l'esigenza della parita' tra accusa e difesa (v. mass. A) sancito dall'art. 2, dir. 3, della legge di delega, in quanto la soluzione adottata, oltre che ispirarsi a esigenze di speditezza del processo, risulta piu' in generale rispondente al principio organizzativo in tema di uffici del pubblico ministero espresso nell'art. 51 del codice di procedura penale. Detta soluzione, tra l'altro, non determina uno squilibrio informativo, come paventato dal giudice 'a quo', in quanto il P.M. presso il Tribunale competente per la decisione dispone di tutti gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame e un efficace coordinamento informativo con l'ufficio del P.M. collocato presso il giudice che ha adottato il provvedimento puo' sempre essere realizzato anche alla luce del criterio adottato nell'art. 371 del codice di procedura penale, che, nell'ipotesi, sia pure diversa, di indagini collegate, prevede forme di cooperazione e scambio di atti e di informazioni tra i diversi uffici del pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2, direttiva 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 16/11/1987
n. 81
art. 2 dir. 3