Sentenza 432/1992 (ECLI:IT:COST:1992:432)
Massima numero 18903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  23/10/1992;  Decisione del  23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18901  18902


Titolo
SENT. 432/92 C. PROCESSO PENALE - PROVVEDIMENTO PER MISURA CAUTELARE REALE (NELLA SPECIE: SEQUESTRO PREVENTIVO) - RIESAME - PROCEDIMENTO - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO AL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' ANZICHE' AL P.M. RICHIEDENTE IL SEQUESTRO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - ATTINENZA DELLA NORMA CENSURATA AD AZIONE PENALE GIA' ESERCITATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il richiamo del giudice 'a quo' all'art. 112 Cost., nel sottoporre all'esame della Corte l'art. 324, sesto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, l'avviso della data fissata per l'udienza in camera di consiglio sia comunicato al pubblico ministero presso il tribunale competente per la decisione sul riesame e non al pubblico ministero costituito presso il giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, non puo' considerarsi pertinente. Infatti, mentre il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale risulta diretto ad escludere la discrezionalita' del pubblico ministero nell'esercizio della stessa azione, la norma censurata attiene ad un procedimento di impugnazione che consegue ad un'azione penale non potenziale, ma di fatto gia' esercitata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, cod.proc.pen.). - V. anche la sent. n. 155/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte