Ordinanza 434/1992 (ECLI:IT:COST:1992:434)
Massima numero 18866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  23/10/1992;  Decisione del  23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 434/92. SANITA' PUBBLICA - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE UU.SS.LL. - PERSONALE IN POSIZIONE NON APICALE - COLLOCAMENTO A RIPOSO - LIMITI DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE LA PENSIONE MINIMA COSI' COME STABILITO PER ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE (DIFFERITA) ADEGUATA E PROPORZIONATA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione atteso che delle due disposizioni impugnate, la prima (art. 53 d.P.R. n. 761/1979) e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato (sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale e categorie restanti) di essere trattenuto in servizio fino al settantesimo anno di eta' per conseguire il diritto alla pensione minima, la seconda (art. 6, comma primo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791) e' di conseguenza modificata, con riferimento al suddetto personale, in base all'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, come risultante dalla suindicata declaratoria d'illegittimita' costituzionale. - S. n. 90/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte