Ordinanza 435/1992 (ECLI:IT:COST:1992:435)
Massima numero 18828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 435/92. REGIONE SICILIA - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - COMPOSIZIONE E POTERE DI NOMINA DEI COMPONENTI DI ESSA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA NORMA STATUTARIA CHE ATTRIBUISCE ALL'ASSEMBLEA REGIONALE COMPETENZA SOLO LEGISLATIVA (E NON AMMINISTRATIVA), NONCHE' DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A., E DEL CARATTERE "TECNICO" DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO - DIFETTO DI RILEVANZA (ESSENDO LA QUESTIONE EVENTUALE ED IPOTETICA) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 435/92. REGIONE SICILIA - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - COMPOSIZIONE E POTERE DI NOMINA DEI COMPONENTI DI ESSA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA NORMA STATUTARIA CHE ATTRIBUISCE ALL'ASSEMBLEA REGIONALE COMPETENZA SOLO LEGISLATIVA (E NON AMMINISTRATIVA), NONCHE' DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A., E DEL CARATTERE "TECNICO" DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO - DIFETTO DI RILEVANZA (ESSENDO LA QUESTIONE EVENTUALE ED IPOTETICA) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' il giudice amministrativo, dopo aver anticipato la decisione di merito (pronunciandosi con separata sentenza sui motivi del ricorso, ovvero riconoscendo la fondatezza di uno di essi senza procedere al conseguente annullamento dell'atto impugnato), fare riferimento ad eventuali futuri atti di rinnovamento di quello sottoposto al suo esame per sollevare in via ipotetica questione di costituzionalita' delle norme siciliane disciplinanti il potere di nomina dei componenti della Commissione provinciale di controllo nonche' la composizione di essa. (Manifesta inammissibilita' - per assoluto difetto di rilevanza - delle questioni concernenti l'art. 30, L. Reg. siciliana 15 marzo 1963 n. 16, come sostituito dall'art. 2, L. reg. 21 febbraio 1976 n. 1, sollevate in riferimento all'art. 20, comma primo, dello Statuto speciale, nonche' agli artt. 97, commi primo e terzo, e 130 Cost.).
Non puo' il giudice amministrativo, dopo aver anticipato la decisione di merito (pronunciandosi con separata sentenza sui motivi del ricorso, ovvero riconoscendo la fondatezza di uno di essi senza procedere al conseguente annullamento dell'atto impugnato), fare riferimento ad eventuali futuri atti di rinnovamento di quello sottoposto al suo esame per sollevare in via ipotetica questione di costituzionalita' delle norme siciliane disciplinanti il potere di nomina dei componenti della Commissione provinciale di controllo nonche' la composizione di essa. (Manifesta inammissibilita' - per assoluto difetto di rilevanza - delle questioni concernenti l'art. 30, L. Reg. siciliana 15 marzo 1963 n. 16, come sostituito dall'art. 2, L. reg. 21 febbraio 1976 n. 1, sollevate in riferimento all'art. 20, comma primo, dello Statuto speciale, nonche' agli artt. 97, commi primo e terzo, e 130 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
Costituzione
art. 130
statuto regione Sicilia
art. 20
co. 1
Altri parametri e norme interposte