Sentenza 436/1992 (ECLI:IT:COST:1992:436)
Massima numero 18875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
02/11/1992; Decisione del
02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 436/92 A. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RIFERIBILITA' ALLE SOLE NORME IN ESSA ESPLICITAMENTE MENZIONATE - NORME ANALOGHE O CONNESSE - POTERE DELLA CORTE DI DICHIARARNE L'ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE - MANCATO ESERCIZIO - NECESSITA' DI CONSIDERARLE ANCORA VIGENTI (PUR SE VIZIATE) - CONSEGUENZA - AMMISSIBILITA' DI QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' IN ORDINE AD ESSE - FATTISPECIE.
SENT. 436/92 A. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RIFERIBILITA' ALLE SOLE NORME IN ESSA ESPLICITAMENTE MENZIONATE - NORME ANALOGHE O CONNESSE - POTERE DELLA CORTE DI DICHIARARNE L'ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE - MANCATO ESERCIZIO - NECESSITA' DI CONSIDERARLE ANCORA VIGENTI (PUR SE VIZIATE) - CONSEGUENZA - AMMISSIBILITA' DI QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' IN ORDINE AD ESSE - FATTISPECIE.
Testo
Le sentenze che dichiarano l'illegittimita' costituzionale di una o piu' norme non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate, il che 'per argumentum' si desume anche dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, che prevede la possibilita' di estendere la pronuncia di incostituzionalita' a norme non espressamente impugnate; da cio' la conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso uso di tale potere rispetto a norme analoghe o connesse, le norme che non siano formalmente comprese nella dichiarazione di illegittimita' costituzionale debbono considerarsi ancora vigenti, ancorche' rispetto ad esse siano ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalita'. (In base a tali enunciati, la Corte ha escluso che l'art. 4, L. n. 1115 del 1962 - il quale stabilisce direttamente il limite massimo quindicennale per l'indennizzabilita' delle silicosi contratte in Belgio da lavoratori italiani successivamente rimpatriati - debba ritenersi implicitamente compreso nella precedente dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 293, comma primo, t.u. n. 1124 del 1965, nel quale il medesimo limite temporale era stabilito 'per relationem', mediante richiamo ad altra normativa). - Per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 293, comma primo, t.u. n. 1124, v. S. n. 54/1981.
Le sentenze che dichiarano l'illegittimita' costituzionale di una o piu' norme non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate, il che 'per argumentum' si desume anche dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, che prevede la possibilita' di estendere la pronuncia di incostituzionalita' a norme non espressamente impugnate; da cio' la conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso uso di tale potere rispetto a norme analoghe o connesse, le norme che non siano formalmente comprese nella dichiarazione di illegittimita' costituzionale debbono considerarsi ancora vigenti, ancorche' rispetto ad esse siano ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalita'. (In base a tali enunciati, la Corte ha escluso che l'art. 4, L. n. 1115 del 1962 - il quale stabilisce direttamente il limite massimo quindicennale per l'indennizzabilita' delle silicosi contratte in Belgio da lavoratori italiani successivamente rimpatriati - debba ritenersi implicitamente compreso nella precedente dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 293, comma primo, t.u. n. 1124 del 1965, nel quale il medesimo limite temporale era stabilito 'per relationem', mediante richiamo ad altra normativa). - Per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 293, comma primo, t.u. n. 1124, v. S. n. 54/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27