Sentenza 436/1992 (ECLI:IT:COST:1992:436)
Massima numero 18876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
02/11/1992; Decisione del
02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 436/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA IN BASE ALL'INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE 'A QUO' ALLA NORMA IMPUGNATA - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI DISATTENDERE TALE INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE, OVE ESSA NON RISULTI PALESEMENTE ARBITRARIA - CONSEGUENTE AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
SENT. 436/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA IN BASE ALL'INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE 'A QUO' ALLA NORMA IMPUGNATA - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI DISATTENDERE TALE INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE, OVE ESSA NON RISULTI PALESEMENTE ARBITRARIA - CONSEGUENTE AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Testo
Una volta che il giudice rimettente abbia ritenuto che la norma sospettata di incostituzionalita' deve essere applicata nel giudizio 'a quo', il controllo sull'ammissibilita' della relativa questione potrebbe far disattendere la premessa interpretativa solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioe' in caso di "assoluta reciproca estraneita'" fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile; diversamente la Corte verrebbe ad occuparsi di problemi di definizione della fattispecie concreta e di individuazione della (o delle) disposizioni che la regolano, la cui risoluzione compete al giudice rimettente. (Nella specie, la Corte, respingendo l'eccezione di irrilevanza dedotta 'ex parte', ha ritenuto ammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 4, L. n. 1115 del 1962, considerando non palesemente arbitraria l'interpretazione del giudice 'a quo', secondo cui il termine quindicennale ivi previsto si riferisce non solo alla costituzione della rendita I.n.a.i.l., ma anche alla sua revisione, ond'e' applicabile nei relativi giudizi). - S. nn. 67/1985, 168/1987.
Una volta che il giudice rimettente abbia ritenuto che la norma sospettata di incostituzionalita' deve essere applicata nel giudizio 'a quo', il controllo sull'ammissibilita' della relativa questione potrebbe far disattendere la premessa interpretativa solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioe' in caso di "assoluta reciproca estraneita'" fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile; diversamente la Corte verrebbe ad occuparsi di problemi di definizione della fattispecie concreta e di individuazione della (o delle) disposizioni che la regolano, la cui risoluzione compete al giudice rimettente. (Nella specie, la Corte, respingendo l'eccezione di irrilevanza dedotta 'ex parte', ha ritenuto ammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 4, L. n. 1115 del 1962, considerando non palesemente arbitraria l'interpretazione del giudice 'a quo', secondo cui il termine quindicennale ivi previsto si riferisce non solo alla costituzione della rendita I.n.a.i.l., ma anche alla sua revisione, ond'e' applicabile nei relativi giudizi). - S. nn. 67/1985, 168/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte