Sentenza 436/1992 (ECLI:IT:COST:1992:436)
Massima numero 18877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
02/11/1992; Decisione del
02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 436/92 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI CONTRATTA IN BELGIO DA LAVORATORI ITALIANI SUCCESSIVAMENTE RIMPATRIATI - INDENNIZZABILITA' DA PARTE DELL'I.N.A.I.L. - TERMINE MASSIMO DI QUINDICI ANNI DALL'ABBANDONO DELLA LAVORAZIONE MORBIGENA - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI AMMALATISI IN ITALIA E NON SOGGETTI A TERMINE ALCUNO - APPLICAZIONE DELL''EADEM RATIO' DI PRECEDENTE DECISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 436/92 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI CONTRATTA IN BELGIO DA LAVORATORI ITALIANI SUCCESSIVAMENTE RIMPATRIATI - INDENNIZZABILITA' DA PARTE DELL'I.N.A.I.L. - TERMINE MASSIMO DI QUINDICI ANNI DALL'ABBANDONO DELLA LAVORAZIONE MORBIGENA - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI AMMALATISI IN ITALIA E NON SOGGETTI A TERMINE ALCUNO - APPLICAZIONE DELL''EADEM RATIO' DI PRECEDENTE DECISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 4, L. 27 luglio 1962 n. 1115, stabilendo un periodo massimo di quindici anni dall'abbandono della lavorazione morbigena ai fini dell'indennizzabilita', da parte dell'I.n.a.i.l., delle silicosi contratte nelle miniere del Belgio da lavoratori italiani successivamente rimpatriati, integra l'irragionevole disparita' di trattamento - rispetto ai lavoratori ammalatisi in Italia, non soggetti ad alcun limite temporale - in base alla quale e' gia' stata dichiarata incostituzionale l'analoga previsione contenuta nell'art. 293, comma primo, t.u. n. 1124 del 1965; pertanto, ricorrendo l''eadem ratio decidendi', va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, L. n. 1115 cit.. - S. n. 54/1981; sui requisiti temporali per il diritto all'indennizzo, v. altresi' S. nn. 178/1988 e 206/1988.
L'art. 4, L. 27 luglio 1962 n. 1115, stabilendo un periodo massimo di quindici anni dall'abbandono della lavorazione morbigena ai fini dell'indennizzabilita', da parte dell'I.n.a.i.l., delle silicosi contratte nelle miniere del Belgio da lavoratori italiani successivamente rimpatriati, integra l'irragionevole disparita' di trattamento - rispetto ai lavoratori ammalatisi in Italia, non soggetti ad alcun limite temporale - in base alla quale e' gia' stata dichiarata incostituzionale l'analoga previsione contenuta nell'art. 293, comma primo, t.u. n. 1124 del 1965; pertanto, ricorrendo l''eadem ratio decidendi', va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, L. n. 1115 cit.. - S. n. 54/1981; sui requisiti temporali per il diritto all'indennizzo, v. altresi' S. nn. 178/1988 e 206/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte