Sentenza 437/1992 (ECLI:IT:COST:1992:437)
Massima numero 18895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
02/11/1992; Decisione del
02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 437/92. REGIONE LOMBARDIA - INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - ESCLUSIONE CON LEGGE REGIONALE, PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO EFFETTUATO SECONDO DETERMINATE MODALITA', DELL'OBBLIGO DI MUNIRSI DELL'AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA DALLA NORMATIVA STATALE - INDEBITA INTERFERENZA DA PARTE DELLA REGIONE NELLA MATERIA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 437/92. REGIONE LOMBARDIA - INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - ESCLUSIONE CON LEGGE REGIONALE, PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO EFFETTUATO SECONDO DETERMINATE MODALITA', DELL'OBBLIGO DI MUNIRSI DELL'AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA DALLA NORMATIVA STATALE - INDEBITA INTERFERENZA DA PARTE DELLA REGIONE NELLA MATERIA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 1 e 2 della legge Regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28, con il prevedere, per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo stabilimento produttivo d'origine, una autorizzazione tacita sebbene sottoposta a determinate condizioni, si pongono in contrastro con la normativa statale (d.P.R. n. 915/1982), attuativa di alcune direttive C.E.E., a norma della quale per tutte le fasi dello stoccaggio e' richiesta una espressa e puntuale autorizzazione affinche' sia garantita l'eliminazione di ogni pericolo per la salute ed il degrado ambientale; deve percio' essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, restando assorbita la censura sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., degli artt. 1 e 2 della l. regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28). - Sulla necessita' dell'autorizzazione espressa in materia di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi v. sent. 306/1992.
Gli artt. 1 e 2 della legge Regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28, con il prevedere, per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo stabilimento produttivo d'origine, una autorizzazione tacita sebbene sottoposta a determinate condizioni, si pongono in contrastro con la normativa statale (d.P.R. n. 915/1982), attuativa di alcune direttive C.E.E., a norma della quale per tutte le fasi dello stoccaggio e' richiesta una espressa e puntuale autorizzazione affinche' sia garantita l'eliminazione di ogni pericolo per la salute ed il degrado ambientale; deve percio' essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, restando assorbita la censura sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., degli artt. 1 e 2 della l. regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28). - Sulla necessita' dell'autorizzazione espressa in materia di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi v. sent. 306/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte