Sentenza 438/1992 (ECLI:IT:COST:1992:438)
Massima numero 19062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  02/11/1992;  Decisione del  02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 438/92. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - CUMULO DI PIU' TRATTAMENTI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DEL FONDO SPECIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DI VECCHIAIA EROGATA DAL FONDO DI PREVIDENZA DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA NON PRECLUSIONE, SINO ALLA DATA DEL 1^ OTTOBRE 1983, DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Come la Corte ha ripetutamente affermato, in caso di cumulo di piu' trattamenti previdenziali deve escludersi - sino alla data del 1^ ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al minimo. Pertanto l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 - gia' riconosciuto, sotto vari altri profili, in applicazione del suddetto principio, non conforme a Costituzione - va dichiarato illegittimo anche nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara. - cfr. sentt. nn. 69/1990, 70/1990, 547/1990, 373/1989, 488/1989, 184/1988, 1144/1988, 102/1982 e 165/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte