Sentenza 439/1992 (ECLI:IT:COST:1992:439)
Massima numero 18896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  02/11/1992;  Decisione del  02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 439/92. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - TRATTAMENTI SOSTITUTIVI - DIVIETO DI CORRESPONSIONE DI QUESTI, SECONDO IL GIUDICE 'A QUO', PER LE SITUAZIONI DEFINITE PRIMA DELLA SENTENZA N. 208 DEL 1986, IN MANCANZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA EROGAZIONE DI QUELLA - DENUNCIATA, INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AI DIPENDENTI STATALI - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA, IN CONSEGUENZA DELLE INNOVAZIONI LEGISLATIVE E DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA - RIFERIBILITA' DELLA CENSURA AD ALTRE DISPOSIZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
In seguito alla soppressione, ex art. 22 del d.l. n. 359 del 1987 (convertito in legge n. 440 del 1987) e per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 208 del 1986 e 763 del 1988, di quasi tutte le condizioni limitative gia' poste dall'art. 2 l. n. 152 del 1968 per la erogazione dell'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L., (in particolare di quelle dei due anni di iscrizione all'ente e dei venticinque anni di servizio) non sussiste piu' la necessita' di corrispondere ai dipendenti di enti locali i trattamenti di fine rapporto, sostitutivi della suddetta indennita', di cui all'art. 17, primo comma, della stessa legge n. 152. Non interessa quindi decidere se tale disposizione, nel vietare agli enti locali - come ritenuto dal giudice 'a quo' - per le situazioni definite anteriormente alla sentenza n. 208 del 1986, di deliberare, in assenza di tali condizioni - cosi' come richieste dal su indicato art. 2 della legge n. 152, nel testo non ancora emendato dalla suddetta sentenza, per la indennita' premio di servizio - anche i trattamenti sostitutivi, determini una ingiustificata disparita' rispetto alla disciplina della indennita' di fine rapporto spettante ai dipendenti statali. Cosicche', risultando la norma censurata, nel quadro della vigente legislazione, non piu' applicabile, la richiesta di verifica di legittimita' costituzionale avrebbe dovuto se mai riguardare l'art. 6 - peraltro non impugnato - del d.l. n. 69 del 1988 (convertito in legge n. 153 del 1988) in forza del quale le su indicate disposizioni dell'art. 22 del d.l. n. 359 del 1987 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio anteriori, come nella specie, al 3 maggio 1982. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, primo comma, l. 8 marzo 1968, n. 152, 'in parte qua'). - S. nn. 208/1986 e 763/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte