Sentenza 440/1992 (ECLI:IT:COST:1992:440)
Massima numero 18930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  02/11/1992;  Decisione del  02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18928  18929  18931


Titolo
SENT. 440/92 C. FORZE ARMATE - ARMA DEI CARABINIERI - AVANZAMENTI - MECCANISMO DELLA PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI IN S.P.E. PROVENIENTI DAL RUOLO AD ESAURIMENTO, IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO DEL COMPIMENTO DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO DA PARTE DEGLI UFFICIALI RIMASTI NEL MEDESIMO RUOLO AD ESAURIMENTO - APPLICABILITA' (IN ANALOGIA A QUANTO PREVISTO PER GLI UFFICIALI DEL "RUOLO SPECIALE" DELL'ESERCITO) - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE, DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - DISOMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La suddivisione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in due ruoli, e, in particolare, la previsione della confluenza nel primo di essi, promiscuamente, di ufficiali in s.p.e., sia provenienti dall'accademia sia di complemento gia' appartenenti al ruolo ad esaurimento - che, parimenti ai sottufficiali in s.p.e., abbiano superato l'apposito concorso di ufficiale in servizio permanente effettivo (art. 9, l. n. 1414 del 1964) - rende non omogenea la situazione dell'Arma rispetto a quella dell'Esercito, nel quale e' invece prevista una ripartizione nei tre ruoli, con conseguente, distinta sistemazione di dette categorie di ufficiali. Non e' quindi irragionevole che il legislatore, al fine di evitare una incidenza sull'assetto dell'unico ruolo degli ufficiali in s.p.e., che avrebbe sconvolto le posizioni gia' conseguite dai provenienti dall'accademia, abbia statuito - con apposita norma - di non estendere all'Arma dei carabinieri il meccanismo di promozione di cui all'art. 24, comma quarto, l. n. 224 del 1986, applicabile all'Esercito - che prevede la promozione degli ufficiali in s.p.e. provenienti dal ruolo ad esaurimento "il giorno precedente" a quello del compimento dell'anzianita' di servizio da parte di coloro che siano rimasti nel medesimo ruolo (ad esaurimento) - cosi' attuando una valutazione di priorita' tra i contrapposti interessi (v. massima A) esente da censure, anche sotto il profilo formulato in riferimento ai principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 27 dicembre 1990, n. 404, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte