Sentenza 440/1992 (ECLI:IT:COST:1992:440)
Massima numero 18931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  02/11/1992;  Decisione del  02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18928  18929  18930


Titolo
SENT. 440/92 D. SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CARATTERE INTERPRETATIVO O INNOVATIVO DELLA NORMA IMPUGNATA - NON NECESSITA' DI STABILIRLO QUANDO LA ECCEPITA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SI DEBBA COMUNQUE ESCLUDERE - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale e' superfluo stabilire se la norma impugnata abbia carattere interpretativo quando, come nel caso, vertendo la questione su una deroga che essa comunque contiene, si debba, sia nell'uno che nell'altro caso, escludere la dedotta irragionevolezza della deroga stessa. (Nella specie la Corte ha escluso che costituisse autonomo profilo di censura la natura sostanzialmente innovativa, ritenuta dal giudice 'a quo', della disposizione dell'art. 10, l. 27 dicembre 1990, n. 404, - al riguardo ved. massima C - secondo la quale "il comma 4 dell'art. 24, l. 19 maggio 1986, n. 224, deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia comunque applicato agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte