Sentenza 441/1992 (ECLI:IT:COST:1992:441)
Massima numero 18951
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  02/11/1992;  Decisione del  02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18950  18952


Titolo
SENT. 441/92 B. PROFESSIONI - TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI TALE PROFESSIONE - REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO - ATTRIBUZIONE ALLO STATO DELLE RELATIVE FUNZIONI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA IN RAFFRONTO ALL'ATTRIBUZIONE AGLI "ENTI COMPETENTI" (TRA CUI LE REGIONI) DEL POTERE DI REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'AUTOTRASPORTO - ESCLUSIONE (SPETTANDO AI SUDDETTI ENTI ANCHE IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI O LICENZE DI TRASPORTO).

Testo
Il decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, riservando allo Stato le funzioni in tema di accertamento del requisito di idoneita' professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, non esclude che il rilascio - cosi' come la revoca - delle relative concessioni o licenze continui ad avvenire da parte degli enti competenti (Stato, Regioni, comuni), i quali verificano la sussistenza o meno dei requisiti all'uopo necessari, ivi compresi quelli direttamente previsti dalla disciplina comunitaria. Non puo' quindi sostenersi che l'art. 17 del decreto, affidando alle Regioni poteri di controllo e di revoca riguardo al titolo abilitativo all'autotrasporto, dimostri, in riferimento all'art. 3 Cost., la complessiva irragionevolezza del provvedimento. (Spettanza allo Stato dell'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del suddetto decreto ministeriale, impugnati, sotto il suddetto profilo, con ricorso della Regione Toscana.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte