Sentenza 441/1992 (ECLI:IT:COST:1992:441)
Massima numero 18952
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
02/11/1992; Decisione del
02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 441/92 C. TRASPORTI - SERVIZI PUBBLICI DI LINEA E ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - ASSOGGETTAMENTO DELLA RELATIVA REGOLAMENTAZIONE A VINCOLO DI COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA STATALE ATTUATIVA DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA - ASSERITA LESIONE DI FUNZIONI DELEGATE ALLE REGIONI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
SENT. 441/92 C. TRASPORTI - SERVIZI PUBBLICI DI LINEA E ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - ASSOGGETTAMENTO DELLA RELATIVA REGOLAMENTAZIONE A VINCOLO DI COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA STATALE ATTUATIVA DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA - ASSERITA LESIONE DI FUNZIONI DELEGATE ALLE REGIONI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
Testo
L'art. 2, comma secondo, del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, secondo cui l'esercizio dei servizi pubblici di linea e l'attivita' di noleggio con conducente restano soggetti alle apposite disposizioni solo in quanto compatibili con la disciplina introdotta dallo stesso decreto, non lede la competenza regionale in materia di trasporti, ne' le funzioni delegate alle regioni - nei soli limiti del rispettivo ambito territoriale - dall'art. 85, d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto il suddetto decreto ministeriale fa riferimento solo ai trasporti di viaggiatori effettuati con autobus, e conseguentemente la disposizione in esame puo' riferirsi solo al servizio di noleggio con autobus, e non al noleggio di autovetture e al servizio di piazza. (Spettanza allo Stato dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 2, secondo comma, cit., impugnato, sotto il suddetto profilo, con ricorso della Regione Emilia Romagna).
L'art. 2, comma secondo, del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, secondo cui l'esercizio dei servizi pubblici di linea e l'attivita' di noleggio con conducente restano soggetti alle apposite disposizioni solo in quanto compatibili con la disciplina introdotta dallo stesso decreto, non lede la competenza regionale in materia di trasporti, ne' le funzioni delegate alle regioni - nei soli limiti del rispettivo ambito territoriale - dall'art. 85, d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto il suddetto decreto ministeriale fa riferimento solo ai trasporti di viaggiatori effettuati con autobus, e conseguentemente la disposizione in esame puo' riferirsi solo al servizio di noleggio con autobus, e non al noleggio di autovetture e al servizio di piazza. (Spettanza allo Stato dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 2, secondo comma, cit., impugnato, sotto il suddetto profilo, con ricorso della Regione Emilia Romagna).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 85