Ordinanza 442/1992 (ECLI:IT:COST:1992:442)
Massima numero 18894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  02/11/1992;  Decisione del  02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 442/92. REGIONE CALABRIA - PERSONALE DIRIGENZIALE NON INQUADRATO NELLA MASSIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE COSI' COME STABILITO DALLA STESSA LEGGE REGIONALE PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE INQUADRATO NELLA MASSIMA QUALIFICA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE ADEGUATA E SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che la previsione del prolungamento o meno dell'eta' del collocamento a riposo dei pubblici dipendenti e' affidata alla discrezionalita' del legislatore, sia esso nazionale o regionale, e che, rimanendo ferma la regola generale del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', nessuna norma derogatoria puo' essere assunta a metro della legittimita' costituzionale della regola generale. - Nello stesso senso, v. ord. 347/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte