Ordinanza 443/1992 (ECLI:IT:COST:1992:443)
Massima numero 18885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  02/11/1992;  Decisione del  02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 443/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO CON CONSENSO DEL P.M. - RIGETTO DA PARTE DEL G.U.P. PER RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - LAMENTATA INSINDACABILITA' DI TALE DECISIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DEL MANCATO CONSENSO DEL P.M. E ALL'OMOLOGA SITUAZIONE DEL PATTEGGIAMENTO, CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'IMPUTATO ALLA RIDUZIONE DELLA PENA (EX ART. 442 COD.PROC.PEN.) E DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - CENSURE SUPERATE DA PRECEDENTE DECISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stato gia' escluso dalla Corte, che al G.I.P. "possa spettare [.....] l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti", sicche' le censure mosse dal giudice 'a quo' circa l'insindacabilita' del rigetto della richiesta di rito abbreviato risultano superate dal potere di controllo riconosciuto al giudice del dibattimento - S. n. 23/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte