Sentenza 200/2021 (ECLI:IT:COST:2021:200)
Massima numero 44255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
23/09/2021; Decisione del
23/09/2021
Deposito del 26/10/2021; Pubblicazione in G. U. 27/10/2021
Titolo
Tributi - Imposte - Imposta sull'energia elettrica - Comportamenti omissivi del contribuente - Termine di prescrizione del credito tributario e della decadenza dalla pretesa sanzionatoria - Decorrenza dal momento della scoperta del fatto illecito - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Richiesta di intervento manipolativo-additivo riservato alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Necessità di un ineludibile e tempestivo intervento del legislatore. (Classif. 255029).
Tributi - Imposte - Imposta sull'energia elettrica - Comportamenti omissivi del contribuente - Termine di prescrizione del credito tributario e della decadenza dalla pretesa sanzionatoria - Decorrenza dal momento della scoperta del fatto illecito - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Richiesta di intervento manipolativo-additivo riservato alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Necessità di un ineludibile e tempestivo intervento del legislatore. (Classif. 255029).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento manipolativo-additivo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. quinta civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 57, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1995. Il rimettente - censurando la disposizione nella parte in cui prevede che il termine quinquennale di prescrizione del credito tributario (e di decadenza dalla pretesa sanzionatoria) per il recupero dell'[allora] imposta erariale di consumo sull'energia elettrica decorre, in caso di comportamenti omissivi del contribuente, dal momento della scoperta del fatto illecito - auspica l'introduzione di una data certa di decorrenza del detto termine, che non può essere la Corte costituzionale a fissare. Sebbene la norma censurata esponga il contribuente alle pretese del fisco a tempo indeterminato e produca, sotto il profilo difensivo, un irragionevole effetto discriminatorio, spetta infatti al legislatore porre rimedio all'inadeguatezza di tale regime, essendo rimesso alla sua valutazione discrezionale il ragionevole adattamento ai vari tributi di istituti comuni; quanto evidenziato rende ineludibile un tempestivo intervento legislativo volto a porvi rimedio. (Precedenti: S. 151/2021 - mass. 44081; S. 375/2002 - mass. 27249).
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento manipolativo-additivo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. quinta civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 57, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1995. Il rimettente - censurando la disposizione nella parte in cui prevede che il termine quinquennale di prescrizione del credito tributario (e di decadenza dalla pretesa sanzionatoria) per il recupero dell'[allora] imposta erariale di consumo sull'energia elettrica decorre, in caso di comportamenti omissivi del contribuente, dal momento della scoperta del fatto illecito - auspica l'introduzione di una data certa di decorrenza del detto termine, che non può essere la Corte costituzionale a fissare. Sebbene la norma censurata esponga il contribuente alle pretese del fisco a tempo indeterminato e produca, sotto il profilo difensivo, un irragionevole effetto discriminatorio, spetta infatti al legislatore porre rimedio all'inadeguatezza di tale regime, essendo rimesso alla sua valutazione discrezionale il ragionevole adattamento ai vari tributi di istituti comuni; quanto evidenziato rende ineludibile un tempestivo intervento legislativo volto a porvi rimedio. (Precedenti: S. 151/2021 - mass. 44081; S. 375/2002 - mass. 27249).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
26/10/1995
n. 504
art. 57
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte