Ordinanza 450/1992 (ECLI:IT:COST:1992:450)
Massima numero 18880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
02/11/1992; Decisione del
02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 450/92. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - COIMPUTATI MINORENNI CITATI EX ART. 210 COD.PROC.PEN. - RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ESAME - OMESSA PREVISIONE DI LETTURA DELLE DICHIARAZIONI, COMUNQUE RESE, IN PRESENZA DEL DIFENSORE, NEL PROCEDIMENTO CONNESSO PER IL QUALE SI E' PROCEDUTO SEPARATAMENTE - CONSEGUENTE INUTILIZZABILITA' DI TALI ELEMENTI DI PROVA AI FINI DELLA DECISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE NELL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE CON LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 450/92. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - COIMPUTATI MINORENNI CITATI EX ART. 210 COD.PROC.PEN. - RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ESAME - OMESSA PREVISIONE DI LETTURA DELLE DICHIARAZIONI, COMUNQUE RESE, IN PRESENZA DEL DIFENSORE, NEL PROCEDIMENTO CONNESSO PER IL QUALE SI E' PROCEDUTO SEPARATAMENTE - CONSEGUENTE INUTILIZZABILITA' DI TALI ELEMENTI DI PROVA AI FINI DELLA DECISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE NELL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE CON LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', affinche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina stabilita dall'art. 238 cod.proc.pen. in seguito alla sostituzione dello stesso operata con l'art. 3, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) - secondo la quale "i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono" - e dalla sent. n. 254 del 1992, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere". - S. n. 254/1992.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', affinche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina stabilita dall'art. 238 cod.proc.pen. in seguito alla sostituzione dello stesso operata con l'art. 3, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) - secondo la quale "i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono" - e dalla sent. n. 254 del 1992, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere". - S. n. 254/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte