Ordinanza 452/1992 (ECLI:IT:COST:1992:452)
Massima numero 18881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  02/11/1992;  Decisione del  02/11/1992
Deposito del 13/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 452/92. PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONI RESE DAL TESTE NELLE INDAGINI PRELIMINARI - RITRATTAZIONE A DIBATTIMENTO - IMPOSSIBILITA' DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI A FINI PROBATORI - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI ESERCITARE IL PROPRIO LIBERO CONVINCIMENTO IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DI LEGALITA' E CERTEZZA DEL DIRITTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLE OMOGENEIZZAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' riesamini la rilevanza della proposta questione alla luce della nuova disciplina esistente a seguito dell'intervenuto d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in l. 7 agosto 1992), che, con l'art. 7, quarto comma, ha integralmente sostituito l'impugnato art. 500, cod.proc.pen..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte