Sentenza 453/1992 (ECLI:IT:COST:1992:453)
Massima numero 18938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
04/11/1992; Decisione del
04/11/1992
Deposito del 17/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
18939
Titolo
SENT. 453/92 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PERSONA OFFESA - CITAZIONE PER IL GIUDIZIO - TERMINE MINIMO DI CINQUE GIORNI - LAMENTATA INCONGRUITA' CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARI CONDIZIONE RISPETTO ALL'IMPUTATO E COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ASSENZA DI UNA SOLUZIONE COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA (DATA LA IMPOSSIBILITA' DI FAR RICHIAMO AL TERMINE PREVISTO PER L'IMPUTATO) - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 453/92 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PERSONA OFFESA - CITAZIONE PER IL GIUDIZIO - TERMINE MINIMO DI CINQUE GIORNI - LAMENTATA INCONGRUITA' CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARI CONDIZIONE RISPETTO ALL'IMPUTATO E COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ASSENZA DI UNA SOLUZIONE COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA (DATA LA IMPOSSIBILITA' DI FAR RICHIAMO AL TERMINE PREVISTO PER L'IMPUTATO) - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel procedimento pretorile il termine minimo di cinque giorni dalla data fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa puo' in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del responsabile civile; tuttavia il richiamo del giudice 'a quo' al termine stabilito per l'imputato dall'art. 555, terzo comma, cod.proc.pen., non e' riferibile all'offeso del reato, non solo per l'evidente diversita' delle rispettive posizioni ma anche perche' tale prescrizione e' collegata alla facolta' per l'imputato di accedere, entro i quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, ai riti alternativi destinati alla deflazione del dibattimento. Pertanto, in mancanza di un "tertium comparationis" ricavabile dal sistema, e quindi di una soluzione costituzionalmente obbligata, la scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza della Corte, ma deve essere affidata alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione).
Nel procedimento pretorile il termine minimo di cinque giorni dalla data fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa puo' in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del responsabile civile; tuttavia il richiamo del giudice 'a quo' al termine stabilito per l'imputato dall'art. 555, terzo comma, cod.proc.pen., non e' riferibile all'offeso del reato, non solo per l'evidente diversita' delle rispettive posizioni ma anche perche' tale prescrizione e' collegata alla facolta' per l'imputato di accedere, entro i quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, ai riti alternativi destinati alla deflazione del dibattimento. Pertanto, in mancanza di un "tertium comparationis" ricavabile dal sistema, e quindi di una soluzione costituzionalmente obbligata, la scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza della Corte, ma deve essere affidata alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte