Sentenza 453/1992 (ECLI:IT:COST:1992:453)
Massima numero 18939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
04/11/1992; Decisione del
04/11/1992
Deposito del 17/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
18938
Titolo
SENT. 453/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RESPONSABILE CIVILE - CITAZIONE PER IL GIUDIZIO - TERMINE - OMESSA DETERMINAZIONE NELLA NORMATIVA CODICISTICA - CONSEGUENTE NECESSITA' CHE IL TERMINE SIA FISSATO DAL GIUDICE - INCONGRUENZA E COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITA' DI FAR RICHIAMO AL PIU' LUNGO TERMINE STABILITO PER L'IMPUTATO - MANCATA ESTENSIONE DELLO STESSO AL RESPONSABILE CIVILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 453/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RESPONSABILE CIVILE - CITAZIONE PER IL GIUDIZIO - TERMINE - OMESSA DETERMINAZIONE NELLA NORMATIVA CODICISTICA - CONSEGUENTE NECESSITA' CHE IL TERMINE SIA FISSATO DAL GIUDICE - INCONGRUENZA E COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITA' DI FAR RICHIAMO AL PIU' LUNGO TERMINE STABILITO PER L'IMPUTATO - MANCATA ESTENSIONE DELLO STESSO AL RESPONSABILE CIVILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 83, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede per il procedimento pretorile la determinazione di un termine per la citazione del responsabile civile non e' in regola con i principi dell'art. 24 Cost. sotto un duplice profilo: in primo luogo, perche', nel concreto, il termine fissato dal giudice potrebbe rivelarsi incongruo ai fini della costituzione di tale parte; in secondo luogo, perche', comunque, resta affidato all'apprezzamento insindacabile del giudice stabilire se "il responsabile civile sia stato posto in grado di esercitare i suoi diritti" nel giudizio. Pertanto, poiche' nel procedimento pretorile l'unico termine di comparazione e' quello previsto per l'imputato, quale unica parte che puo' esistere all'atto di emissione del decreto di citazione a giudizio, e poiche' la citazione del civilmente responsabile segue necessariamente la costituzione della parte civile, considerando il ruolo di civilmente responsabile per il fatto dell'imputato, proprio del responsabile civile, l'unico precetto cui puo' farsi riferimento, in attesa di un auspicabile intervento legislativo nel sistema dei termini per le parti private diverse dall'imputato, e' l'art. 555 cod.proc.pen.; conseguentemente l'art. 83, quinto comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento pretorile il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice. - Riguardo alla diversa questione del termine assegnato per la citazione a giudizio, innanzi a tribunale o Corte d'assise, del responsabile civile non citato ne' intervenuto in precedenza nell'udienza preliminare: S. n. 430/1992.
L'art. 83, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede per il procedimento pretorile la determinazione di un termine per la citazione del responsabile civile non e' in regola con i principi dell'art. 24 Cost. sotto un duplice profilo: in primo luogo, perche', nel concreto, il termine fissato dal giudice potrebbe rivelarsi incongruo ai fini della costituzione di tale parte; in secondo luogo, perche', comunque, resta affidato all'apprezzamento insindacabile del giudice stabilire se "il responsabile civile sia stato posto in grado di esercitare i suoi diritti" nel giudizio. Pertanto, poiche' nel procedimento pretorile l'unico termine di comparazione e' quello previsto per l'imputato, quale unica parte che puo' esistere all'atto di emissione del decreto di citazione a giudizio, e poiche' la citazione del civilmente responsabile segue necessariamente la costituzione della parte civile, considerando il ruolo di civilmente responsabile per il fatto dell'imputato, proprio del responsabile civile, l'unico precetto cui puo' farsi riferimento, in attesa di un auspicabile intervento legislativo nel sistema dei termini per le parti private diverse dall'imputato, e' l'art. 555 cod.proc.pen.; conseguentemente l'art. 83, quinto comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento pretorile il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice. - Riguardo alla diversa questione del termine assegnato per la citazione a giudizio, innanzi a tribunale o Corte d'assise, del responsabile civile non citato ne' intervenuto in precedenza nell'udienza preliminare: S. n. 430/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte