Sentenza 454/1992 (ECLI:IT:COST:1992:454)
Massima numero 19056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  04/11/1992;  Decisione del  04/11/1992
Deposito del 17/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  19055  19057  19058


Titolo
SENT. 454/92 B. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - PENSIONE SOCIALE SOSTITUTIVA - DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE ALLE PIU' FAVOREVOLI CONDIZIONI REDDITUALI RICHIESTE PER LA PENSIONE DI INVALIDITA', ATTRIBUITO CON DECRETO-LEGGE NON CONVERTITO, AGLI INVALIDI RICONOSCIUTI TALI DOPO IL COMPIMENTO DEI SESSANTACINQUE ANNI DI ETA' - SALVEZZA DI TALE DIRITTO, IN FORZA DI NORMA DICHIARATA INTERPRETATIVA DI PRECEDENTE DISPOSIZIONE DI LEGGE, NEI SOLI CASI IN CUI NEL PERIODO DI VIGENZA DEL DECRETO LEGGE FOSSE INTERVENUTO IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELL'I.N.P.S., E NON , INVECE, IN QUELLI IN CUI, PUR NON ESSENDO STATO ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE, FOSSE STATA, IN DETTO PERIODO, GIA' PRESENTATA LA RELATIVA DOMANDA - INVASIONE DI AREA RISERVATA AL POTERE GIURISDIZIONALE DENUNCIATA SUL PRESUPPOSTO, DALLA CORTE NON CONDIVISO, DEL CARATTERE SOSTANZIALMENTE INNOVATIVO DELLA DISPOSIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come appare dalle vicende giurisprudenziali che ne hanno preceduto l'emanazione, con l'art. 13, terzo comma, l. n. 412 del 1991 - a norma del quale l'art. 1, secondo comma, l. n. 93 del 1988 va interpretato nel senso che la salvezza del diritto alla pensione sociale sostitutiva, ivi prevista, alle condizioni reddituali richieste per la pensione di invalidita', per i soggetti riconosciuti invalidi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', e' limitata alle sole ipotesi in cui, entro il termine di vigenza del d.l. n. 495 del 1987, fosse intervenuto il provvedimento di liquidazione dell'I.N.P.S., con esclusione di tutti gli altri casi in cui entro il medesimo termine fosse stata presentata domanda alla competente autorita' amministrativa - si volle por fine ai contrasti originati dalla possibilita' di una duplice interpretazione del predetto art. 1 l. n. 93 del 1988 ed evitare una integrale convalida, sia pure solo per il passato, di un decreto-legge non convertito. Pertanto, alla luce dei principi enunciati dalla Corte in materia di interpretazione autentica (v. massima A) deve escludersi che tale norma - come sostenuto dal giudice 'a quo' - sotto falsa veste interpretativa fosse in realta' innovativa e quindi illegittimamente retroattiva, con indebita incidenza sulla sfera riservata al potere giurisdizionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 101 Cost., dell'art. 13, terzo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - Per quanto riguarda i dubbi emersi in precedenza nella giurisprudenza in materia si veda, in particolare, la ordinanza della Cassazione n. 712 del 1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte