Sentenza 454/1992 (ECLI:IT:COST:1992:454)
Massima numero 19057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
04/11/1992; Decisione del
04/11/1992
Deposito del 17/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 454/92 C. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - PENSIONE SOCIALE SOSTITUTIVA - DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE ALLE PIU' FAVOREVOLI CONDIZIONI REDDITUALI RICHIESTE PER LA PENSIONE DI INVALIDITA', ATTRIBUITO CON DECRETO-LEGGE NON CONVERTITO, AGLI INVALIDI RICONOSCIUTI TALI DOPO IL COMPIMENTO DEI SESSANTACINQUE ANNI DI ETA' - SALVEZZA DI TALE DIRITTO, IN FORZA DI NORMA DICHIARATA INTERPRETATIVA DI PRECEDENTE DISPOSIZIONE DI LEGGE, NEI SOLI CASI IN CUI NEL PERIODO DI VIGENZA DEL DECRETO LEGGE FOSSE INTERVENUTO IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELL'I.N.P.S., E NON, INVECE, IN QUELLI IN CUI, PUR NON ESSENDO STATO ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE, FOSSE STATA, IN DETTO PERIODO, GIA' PRESENTATA LA RELATIVA DOMANDA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - RICHIAMO A PRECEDENTI DECISIONI SU QUESTIONE ANALOGA - INADEGUATEZZA DEI MOTIVI ADDOTTI PER SUPERARLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 454/92 C. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - PENSIONE SOCIALE SOSTITUTIVA - DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE ALLE PIU' FAVOREVOLI CONDIZIONI REDDITUALI RICHIESTE PER LA PENSIONE DI INVALIDITA', ATTRIBUITO CON DECRETO-LEGGE NON CONVERTITO, AGLI INVALIDI RICONOSCIUTI TALI DOPO IL COMPIMENTO DEI SESSANTACINQUE ANNI DI ETA' - SALVEZZA DI TALE DIRITTO, IN FORZA DI NORMA DICHIARATA INTERPRETATIVA DI PRECEDENTE DISPOSIZIONE DI LEGGE, NEI SOLI CASI IN CUI NEL PERIODO DI VIGENZA DEL DECRETO LEGGE FOSSE INTERVENUTO IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELL'I.N.P.S., E NON, INVECE, IN QUELLI IN CUI, PUR NON ESSENDO STATO ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE, FOSSE STATA, IN DETTO PERIODO, GIA' PRESENTATA LA RELATIVA DOMANDA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - RICHIAMO A PRECEDENTI DECISIONI SU QUESTIONE ANALOGA - INADEGUATEZZA DEI MOTIVI ADDOTTI PER SUPERARLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 13, terzo comma, l. n. 412 del 1991, a norma del quale l'art. 1, secondo comma, l. n. 93 del 1988, va interpretato nel senso che la salvaguardia del diritto alla pensione sociale sostitutiva per gli invalidi riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', e' limitata alle sole ipotesi in cui entro il termine di vigenza del d.l. n. 495 del 1987 (non convertito) fosse intervenuto il provvedimento di liquidazione dell'I.N.P.S., con esclusione di tutte le altre ipotesi in cui, entro il medesimo termine, fosse stata presentata domanda alla competente autorita' amministrativa, non contrasta, sotto il profilo svolto al riguardo nell'ordinanza di rimessione, con l'art. 3 Cost.. Infatti, come la Corte ha gia' affermato in precedenti decisioni su analoga questione proposta nei confronti del su indicato art. 1, secondo comma, l. n. 93 del 1988, la regola del citato d.l. n. 495 (ammissione di invalidi riconosciuti tali dopo i sessantacinque anni di eta' al godimento della pensione sociale in base ai limiti di reddito stabiliti per la pensione di invalidita') costituiva una mera sanatoria di una prassi amministrativa illegittima, e non, invece, la conferma legislativa della legittimita' di tale prassi, come ora sostenuto dal giudice 'a quo', ma in base a un assunto (che l'art. 12, l. n. 118 del 1971 non avrebbe contemplato il limite del sessantacinquesimo anno per il diritto degli invalidi totali alla pensione di invalidita') respinto dalla giurisprudenza della Cassazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, terzo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - V. le sentt. nn. 88/1992, 286/1990 e 75/1991, nonche', per la Corte di cassazione, le sentt. nn. 4488 del 24 aprile 1991 e 2808 del 9 giugno 1989.
L'art. 13, terzo comma, l. n. 412 del 1991, a norma del quale l'art. 1, secondo comma, l. n. 93 del 1988, va interpretato nel senso che la salvaguardia del diritto alla pensione sociale sostitutiva per gli invalidi riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', e' limitata alle sole ipotesi in cui entro il termine di vigenza del d.l. n. 495 del 1987 (non convertito) fosse intervenuto il provvedimento di liquidazione dell'I.N.P.S., con esclusione di tutte le altre ipotesi in cui, entro il medesimo termine, fosse stata presentata domanda alla competente autorita' amministrativa, non contrasta, sotto il profilo svolto al riguardo nell'ordinanza di rimessione, con l'art. 3 Cost.. Infatti, come la Corte ha gia' affermato in precedenti decisioni su analoga questione proposta nei confronti del su indicato art. 1, secondo comma, l. n. 93 del 1988, la regola del citato d.l. n. 495 (ammissione di invalidi riconosciuti tali dopo i sessantacinque anni di eta' al godimento della pensione sociale in base ai limiti di reddito stabiliti per la pensione di invalidita') costituiva una mera sanatoria di una prassi amministrativa illegittima, e non, invece, la conferma legislativa della legittimita' di tale prassi, come ora sostenuto dal giudice 'a quo', ma in base a un assunto (che l'art. 12, l. n. 118 del 1971 non avrebbe contemplato il limite del sessantacinquesimo anno per il diritto degli invalidi totali alla pensione di invalidita') respinto dalla giurisprudenza della Cassazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, terzo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - V. le sentt. nn. 88/1992, 286/1990 e 75/1991, nonche', per la Corte di cassazione, le sentt. nn. 4488 del 24 aprile 1991 e 2808 del 9 giugno 1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte