Sentenza 454/1992 (ECLI:IT:COST:1992:454)
Massima numero 19058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
04/11/1992; Decisione del
04/11/1992
Deposito del 17/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 454/92 D. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - PENSIONE SOCIALE SOSTITUTIVA - DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE ALLE PIU' FAVOREVOLI CONDIZIONI REDDITUALI RICHIESTE PER LA PENSIONE DI INVALIDITA', ATTRIBUITO CON DECRETO-LEGGE NON CONVERTITO, AGLI INVALIDI RICONOSCIUTI TALI DOPO IL COMPIMENTO DEI SESSANTACINQUE ANNI DI ETA' - SALVEZZA DI TALE DIRITTO, IN FORZA DI NORMA DICHIARATA INTERPRETATIVA DI PRECEDENTE DISPOSIZIONE DI LEGGE, NEI SOLI CASI IN CUI NEL PERIODO DI VIGENZA DEL DECRETO LEGGE FOSSE INTERVENUTO IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELL'I.N.P.S., E NON, INVECE, IN QUELLI IN CUI, PUR NON ESSENDO STATO ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE, FOSSE STATA, IN DETTO PERIODO, GIA' PRESENTATA LA RELATIVA DOMANDA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE DENUNCIATA IN BASE AI RILIEVI ESPRESSI IN PRECEDENTI DECISIONI DELLA CORTE SULL'INCOERENZA DELLA VIGENTE DISCIPLINA DEI REQUISITI REDDITUALI RICHIESTI PER LA PENSIONE SOCIALE E PER LA PENSIONE DI INVALIDITA' - NON RIFERIBILITA' DI TALI RILIEVI ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 454/92 D. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - PENSIONE SOCIALE SOSTITUTIVA - DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE ALLE PIU' FAVOREVOLI CONDIZIONI REDDITUALI RICHIESTE PER LA PENSIONE DI INVALIDITA', ATTRIBUITO CON DECRETO-LEGGE NON CONVERTITO, AGLI INVALIDI RICONOSCIUTI TALI DOPO IL COMPIMENTO DEI SESSANTACINQUE ANNI DI ETA' - SALVEZZA DI TALE DIRITTO, IN FORZA DI NORMA DICHIARATA INTERPRETATIVA DI PRECEDENTE DISPOSIZIONE DI LEGGE, NEI SOLI CASI IN CUI NEL PERIODO DI VIGENZA DEL DECRETO LEGGE FOSSE INTERVENUTO IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELL'I.N.P.S., E NON, INVECE, IN QUELLI IN CUI, PUR NON ESSENDO STATO ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE, FOSSE STATA, IN DETTO PERIODO, GIA' PRESENTATA LA RELATIVA DOMANDA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE DENUNCIATA IN BASE AI RILIEVI ESPRESSI IN PRECEDENTI DECISIONI DELLA CORTE SULL'INCOERENZA DELLA VIGENTE DISCIPLINA DEI REQUISITI REDDITUALI RICHIESTI PER LA PENSIONE SOCIALE E PER LA PENSIONE DI INVALIDITA' - NON RIFERIBILITA' DI TALI RILIEVI ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina dei requisiti reddituali necessari, rispettivamente, per il conseguimento dei trattamenti di inabilita' e della pensione sociale, non ha la sua fonte nell'art. 13, terzo comma, l. n. 412 del 1991. Non sono quindi riferibili, per contestarne la legittimita', a questa disposizione, interpretativa dell'art. 1, secondo comma, l. n. 93 del 1988, per quanto riguarda i limiti della salvezza del diritto alla pensione sociale sostitutiva (vedi massime B e C) attribuito con decreto-legge non convertito agli invalidi riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le indicazioni contenute nelle sentenze nn. 769 del 1988 e 75 del 1991, circa la necessita' di rimediare all'incoerenza del sistema relativo ai suddetti requisiti reddituali, mediante un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 38 Cost., dell'art. 13, terzo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - ved., oltre alle sentt. nn. 769/1988 e 75/1991, citate nel testo, la sent. n. 88/1992.
La disciplina dei requisiti reddituali necessari, rispettivamente, per il conseguimento dei trattamenti di inabilita' e della pensione sociale, non ha la sua fonte nell'art. 13, terzo comma, l. n. 412 del 1991. Non sono quindi riferibili, per contestarne la legittimita', a questa disposizione, interpretativa dell'art. 1, secondo comma, l. n. 93 del 1988, per quanto riguarda i limiti della salvezza del diritto alla pensione sociale sostitutiva (vedi massime B e C) attribuito con decreto-legge non convertito agli invalidi riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le indicazioni contenute nelle sentenze nn. 769 del 1988 e 75 del 1991, circa la necessita' di rimediare all'incoerenza del sistema relativo ai suddetti requisiti reddituali, mediante un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 38 Cost., dell'art. 13, terzo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - ved., oltre alle sentt. nn. 769/1988 e 75/1991, citate nel testo, la sent. n. 88/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte