Sentenza 201/2021 (ECLI:IT:COST:2021:201)
Massima numero 44225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
23/09/2021; Decisione del
23/09/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Titolo
Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Ambito applicativo - Sbarramenti con altezza fino a 15 metri o che determinano un volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi - Alternatività, anziché cumulatività, dei due criteri - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 005004).
Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Ambito applicativo - Sbarramenti con altezza fino a 15 metri o che determinano un volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi - Alternatività, anziché cumulatività, dei due criteri - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 005004).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, nella parte in cui prevede che l'ambito applicativo della legge sia limitato «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi», invece che «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza e che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi». Benché, nel delimitare l'ambito di applicazione della legge regionale impugnata, l'art. 1 opera un espresso riferimento «alle attribuzioni trasferite alla Regione dalla legislazione statale vigente», la successiva individuazione degli impianti oggetto di disciplina non è tuttavia coerente con tale premessa, in quanto indica espressamente come alternativi i requisiti di altezza e capacità che la legge statale, la quale esprime un principio fondamentale della materia «governo del territorio», prevede, invece, come concorrenti.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, nella parte in cui prevede che l'ambito applicativo della legge sia limitato «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi», invece che «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza e che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi». Benché, nel delimitare l'ambito di applicazione della legge regionale impugnata, l'art. 1 opera un espresso riferimento «alle attribuzioni trasferite alla Regione dalla legislazione statale vigente», la successiva individuazione degli impianti oggetto di disciplina non è tuttavia coerente con tale premessa, in quanto indica espressamente come alternativi i requisiti di altezza e capacità che la legge statale, la quale esprime un principio fondamentale della materia «governo del territorio», prevede, invece, come concorrenti.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 23
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte