Sentenza 455/1992 (ECLI:IT:COST:1992:455)
Massima numero 18921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
04/11/1992; Decisione del
04/11/1992
Deposito del 17/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 455/92 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE, SENZA ONERI DI RISCATTO, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' LAVORATIVA - VALUTABILITA' DEL SOLO SERVIZIO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 958 DEL 1986 O PRESTATO SUCCESSIVAMENTE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DI COLORO CHE HANNO PRESTATO IL SERVIZIO MILITARE IN EPOCA ANTECEDENTE ALLA DATA SUDDETTA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 24, 52, 53, 101 E 104 COST. - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER RITENUTA INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NELLA MAGGIOR PARTE DEI GIUDIZI 'A QUIBUS', IN QUANTO RIGUARDANTI DIPENDENTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - REIEZIONE.
SENT. 455/92 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE, SENZA ONERI DI RISCATTO, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' LAVORATIVA - VALUTABILITA' DEL SOLO SERVIZIO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 958 DEL 1986 O PRESTATO SUCCESSIVAMENTE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DI COLORO CHE HANNO PRESTATO IL SERVIZIO MILITARE IN EPOCA ANTECEDENTE ALLA DATA SUDDETTA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 24, 52, 53, 101 E 104 COST. - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER RITENUTA INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NELLA MAGGIOR PARTE DEI GIUDIZI 'A QUIBUS', IN QUANTO RIGUARDANTI DIPENDENTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - REIEZIONE.
Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104 Cost., per l'esclusione, ex art. 7, comma primo, della legge n. 412 del 1991, dal beneficio della valutabilita' del servizio militare ai fini dell'anzianita' lavorativa - riconosciuta ai dipendenti del settore pubblico dall'art. 20 della legge n. 958 del 1986 - di coloro che avevano prestato servizio militare prima dell'entrata in vigore di quest'ultima (30 gennaio 1987) va disattesa l'eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura dello Stato per la ritenuta inapplicabilita' della norma censurata in quasi tutti i giudizi a 'quibus', in quanto promossi da dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, che ha natura di ente pubblico economico. Infatti - a parte i dubbi sorti sulla stessa nozione di "settore pubblico", che per alcuni comprenderebbe anche gli enti pubblici economici - la legge 17 maggio 1985, n. 210, con cui l'Azienda delle Ferrovie dello Stato e' stata trasformata nell'Ente suddetto, si e' in concreto attuata, specie per quel che attiene al rapporto di lavoro dei dipendenti, in epoca sicuramente successiva alla legge n. 958 del 1986. Inoltre i richiamati giudizi 'a quibus' vertono sulla mancata attribuzione del beneficio - oggetto dell'incidente di costituzionalita' - proprio a coloro che avevano prestato il servizio militare prima della riforma suddetta, quando l'Azienda autonoma delle Ferrovie faceva parte della pubblica amministrazione.
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104 Cost., per l'esclusione, ex art. 7, comma primo, della legge n. 412 del 1991, dal beneficio della valutabilita' del servizio militare ai fini dell'anzianita' lavorativa - riconosciuta ai dipendenti del settore pubblico dall'art. 20 della legge n. 958 del 1986 - di coloro che avevano prestato servizio militare prima dell'entrata in vigore di quest'ultima (30 gennaio 1987) va disattesa l'eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura dello Stato per la ritenuta inapplicabilita' della norma censurata in quasi tutti i giudizi a 'quibus', in quanto promossi da dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, che ha natura di ente pubblico economico. Infatti - a parte i dubbi sorti sulla stessa nozione di "settore pubblico", che per alcuni comprenderebbe anche gli enti pubblici economici - la legge 17 maggio 1985, n. 210, con cui l'Azienda delle Ferrovie dello Stato e' stata trasformata nell'Ente suddetto, si e' in concreto attuata, specie per quel che attiene al rapporto di lavoro dei dipendenti, in epoca sicuramente successiva alla legge n. 958 del 1986. Inoltre i richiamati giudizi 'a quibus' vertono sulla mancata attribuzione del beneficio - oggetto dell'incidente di costituzionalita' - proprio a coloro che avevano prestato il servizio militare prima della riforma suddetta, quando l'Azienda autonoma delle Ferrovie faceva parte della pubblica amministrazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte