Sentenza 455/1992 (ECLI:IT:COST:1992:455)
Massima numero 18926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
04/11/1992; Decisione del
04/11/1992
Deposito del 17/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 455/92 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - VALUTABILITA', IN FORZA DI NORMA INTERPRETATIVA, DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DELL'ANZIANITA' LAVORATIVA, SENZA ONERI DI RISCATTO, SOLO SE IN CORSO O PRESTATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CONTENENTE LA NORMA INTERPRETATA, E NON, INVECE, SE PRESTATO IN PRECEDENZA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEI PRINCIPI DI SOGGEZIONE SOLO ALLA LEGGE, E DI INDIPENDENZA, DELLA MAGISTRATURA - ESCLUSIONE - OPERATIVITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA SUL SOLO TERRENO LEGISLATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 455/92 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - VALUTABILITA', IN FORZA DI NORMA INTERPRETATIVA, DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DELL'ANZIANITA' LAVORATIVA, SENZA ONERI DI RISCATTO, SOLO SE IN CORSO O PRESTATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CONTENENTE LA NORMA INTERPRETATA, E NON, INVECE, SE PRESTATO IN PRECEDENZA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEI PRINCIPI DI SOGGEZIONE SOLO ALLA LEGGE, E DI INDIPENDENZA, DELLA MAGISTRATURA - ESCLUSIONE - OPERATIVITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA SUL SOLO TERRENO LEGISLATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La limitazione - in forza della norma interpretativa contenuta nell'art. 7, comma primo, della legge n. 412 del 1991 - della valutabilita' del servizio militare, senza oneri di riscatto - riconosciuta dall'art. 20 della legge n. 958 del 1986 in favore dei dipendenti del settore pubblico - al solo servizio militare in corso o prestato successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima legge, con conseguente esclusione dal beneficio del servizio militare prestato in precedenza, non comporta violazione degli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione. Il legislatore ha operato sul piano delle fonti e non ha ne' escluso ne' compresso la tutela giudiziale delle posizioni giuridiche dei soggetti titolari. Ne' risultano lesi i giudicati formatisi precedentemente, ne' sono vulnerate le attribuzioni giudiziarie, in quanto il legislatore ha agito su un piano diverso da quello del giudice. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412).
La limitazione - in forza della norma interpretativa contenuta nell'art. 7, comma primo, della legge n. 412 del 1991 - della valutabilita' del servizio militare, senza oneri di riscatto - riconosciuta dall'art. 20 della legge n. 958 del 1986 in favore dei dipendenti del settore pubblico - al solo servizio militare in corso o prestato successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima legge, con conseguente esclusione dal beneficio del servizio militare prestato in precedenza, non comporta violazione degli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione. Il legislatore ha operato sul piano delle fonti e non ha ne' escluso ne' compresso la tutela giudiziale delle posizioni giuridiche dei soggetti titolari. Ne' risultano lesi i giudicati formatisi precedentemente, ne' sono vulnerate le attribuzioni giudiziarie, in quanto il legislatore ha agito su un piano diverso da quello del giudice. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte