Sentenza 455/1992 (ECLI:IT:COST:1992:455)
Massima numero 18927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
04/11/1992; Decisione del
04/11/1992
Deposito del 17/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 455/92 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE, SENZA ONERI DI RISCATTO, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL'ANZIANITA' LAVORATIVA - VALUTABILITA' DEL SOLO SERVIZIO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 958 DEL 1986 O PRESTATO SUCCESSIVAMENTE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DAL BENEFICIO, DI COLORO CHE HANNO PRESTATO IL SERVIZIO MILITARE IN EPOCA ANTECEDENTE ALLA DATA SUDDETTA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUSSISTENZA - INAPPLICABILITA' AL CASO, DEL PRECETTO COSTITUZIONALE INVOCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 455/92 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE, SENZA ONERI DI RISCATTO, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL'ANZIANITA' LAVORATIVA - VALUTABILITA' DEL SOLO SERVIZIO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 958 DEL 1986 O PRESTATO SUCCESSIVAMENTE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DAL BENEFICIO, DI COLORO CHE HANNO PRESTATO IL SERVIZIO MILITARE IN EPOCA ANTECEDENTE ALLA DATA SUDDETTA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUSSISTENZA - INAPPLICABILITA' AL CASO, DEL PRECETTO COSTITUZIONALE INVOCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 53 della Costituzione riguarda i criteri di proporzionalita' che devono presiedere alle prestazioni fiscali imposte ai soggetti passivi nella fase che attiene alla provvista di fondi e non a quella della erogazione della spesa. Non si puo' dunque far richiamo ad esso per contestare la legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge n. 412 del 1991, che con norma interpretativa dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986, statuisce che il servizio militare valutabile - come dall'art. 20 e' riconosciuto - ai fini dell'anzianita' lavorativa senza oneri di riscatto per i dipendenti del settore pubblico, e' solo quello in corso, o prestato successivamente alla entrata in vigore della legge n. 958, e non quello prestato prima di tale data. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412).
L'art. 53 della Costituzione riguarda i criteri di proporzionalita' che devono presiedere alle prestazioni fiscali imposte ai soggetti passivi nella fase che attiene alla provvista di fondi e non a quella della erogazione della spesa. Non si puo' dunque far richiamo ad esso per contestare la legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge n. 412 del 1991, che con norma interpretativa dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986, statuisce che il servizio militare valutabile - come dall'art. 20 e' riconosciuto - ai fini dell'anzianita' lavorativa senza oneri di riscatto per i dipendenti del settore pubblico, e' solo quello in corso, o prestato successivamente alla entrata in vigore della legge n. 958, e non quello prestato prima di tale data. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte