Ordinanza 458/1992 (ECLI:IT:COST:1992:458)
Massima numero 18920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  04/11/1992;  Decisione del  04/11/1992
Deposito del 17/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 458/92. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO - SANZIONI DISCIPLINARI - POSSIBILITA' DI IRROGARE LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RISPETTO ALLE ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI NEI CUI CONFRONTI TALI SANZIONI NON SONO APPLICABILI CON INCIDENZA SULLA TUTELA DELLA UTILIZZAZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ' A QUO' - RILEVABILITA' "ICTU OCULI" - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale vigente, alla stregua dell'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (modificativo di disposizioni dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300), per i ricorsi delle organizzazioni sindacali volti ad ottenere non solo la repressione del comportamento antisindacale ma anche la rimozione dei provvedimenti concretanti il detto comportamento (ad es. sanzione disciplinare della retrocessione), la giurisdizione spetta al T.A.R.. Pertanto, essendo il difetto di giurisdizione del Pretore (che, adito nel caso di specie, ha promosso l'incidente di costituzionalita') rilevabile 'ictu oculi', la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (Questione concernente gli artt. 37, I comma n. 5 e 44 R.D. 8/1/1931 n. 148 in riferimento agli artt. 3 e 35 I comma Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35  co. 1

Altri parametri e norme interposte