Ordinanza 460/1992 (ECLI:IT:COST:1992:460)
Massima numero 18883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  04/11/1992;  Decisione del  04/11/1992
Deposito del 17/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 460/92. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINI - RICHIESTA DI PROROGA - POTERE AUTORIZZATORIO DEL G.I.P. - SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE CHE IL TERMINE NON SIA SCADUTO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE LIMITAZIONE DEL POTERE DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE DETERMINATA DA SITUAZIONI NON PREDETERMINATE PER LEGGE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' riesamini la rilevanza della proposta questione alla luce della nuova disciplina determinatasi in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 174/1992, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, (quest'ultimo riferito alla proroga delle indagini nel processo pretorile), del codice di procedura penale, nelle parti in cui prevedono che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso, nonche', ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 406, secondo comma, dello stesso codice, nella parte in cui prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza del termine prorogato") ed, inoltre, alla sostituzione dell'art. 406 c.p.p. con l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. - S. n. 174/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte