Sentenza 201/2021 (ECLI:IT:COST:2021:201)
Massima numero 44226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  23/09/2021;  Decisione del  23/09/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44225  44227  44228  44229  44230  44231  44232  44233  44234  44235  44236


Titolo
Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Classificazione delle opere - Sbarramenti con altezza fino a 15 metri e/o che determinano un volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi - Possibile alternatività anziché cumulatività, dei due criteri - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 005004).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020 nella parte in cui prevede, alle lett. a) e b), la congiunzione «e/o», anziché la congiunzione «e». L'uso inequivocabile della disgiuntiva «o» nella prima disposizione impugnata dal Governo e della doppia congiunzione «e/o» nella seconda comporta l'estensione dell'ambito di applicazione della norma, relativa agli sbarramenti e manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo che presentano uno solo degli indicati requisiti dimensionali, in difformità dalla legge statale, la quale esprime un principio fondamentale della materia «governo del territorio», e che prevede, invece, tali requisiti come concorrenti.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  23/06/2020  n. 23  art. 2  co. 

legge della Regione Veneto  23/06/2020  n. 23  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte