Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Classificazione delle opere - Sbarramenti con altezza fino a 15 metri e/o che determinano un volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi - Possibile alternatività anziché cumulatività, dei due criteri - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 005004).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020 nella parte in cui prevede, alle lett. a) e b), la congiunzione «e/o», anziché la congiunzione «e». L'uso inequivocabile della disgiuntiva «o» nella prima disposizione impugnata dal Governo e della doppia congiunzione «e/o» nella seconda comporta l'estensione dell'ambito di applicazione della norma, relativa agli sbarramenti e manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo che presentano uno solo degli indicati requisiti dimensionali, in difformità dalla legge statale, la quale esprime un principio fondamentale della materia «governo del territorio», e che prevede, invece, tali requisiti come concorrenti.