Sentenza 461/1992 (ECLI:IT:COST:1992:461)
Massima numero 18941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
05/11/1992; Decisione del
05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 461/92 B. SANITA' PUBBLICA - ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO - CASE DI CURA, GABINETTI, AMBULATORI SPECIALISTICI - PUBBLICITA' - AUTORIZZAZIONE REGIONALE - MODALITA' PER IL RILASCIO - DETERMINAZIONE - EMANAZIONE DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICITA' DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO, NONCHE' DELLE REGOLE COSTITUZIONALI RELATIVE ALL'ORDINE DELLE FONTI NORMATIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 461/92 B. SANITA' PUBBLICA - ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO - CASE DI CURA, GABINETTI, AMBULATORI SPECIALISTICI - PUBBLICITA' - AUTORIZZAZIONE REGIONALE - MODALITA' PER IL RILASCIO - DETERMINAZIONE - EMANAZIONE DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICITA' DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO, NONCHE' DELLE REGOLE COSTITUZIONALI RELATIVE ALL'ORDINE DELLE FONTI NORMATIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma dell'art. 5, secondo comma, l. n. 175 del 1992, secondo cui le modalita' di rilascio dell'autorizzazione regionale alla pubblicita' di case di cura private, gabinetti e ambulatori specialistici, dovranno essere stabilite con decreto ministeriale, incide sulle competenze regionali, sia per quanto riguarda il potere di autorizzazione alla pubblicita' concernente le istituzioni sanitarie di carattere privato - che rientra certamente in quello di vigilanza e di autorizzazione su queste istituzioni, di cui la Regione, per il chiaro dettato dell'art. 43, l. n. 833 del 1978, e' titolare - sia per quel che attiene al potere di regolamentazione dei procedimenti amministrativi di spettanza della Regione stessa, che a sua volta costituisce un corollario della competenza in materia di ordinamento degli uffici, come espressione della sua potesta' di autorganizzazione. La norma stessa si pone altresi' in contrasto con il principio, espressamente sancito dall'art. 17, l. n. 400 del 1988, (v. massima A) che circoscrive la potesta' regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorita' a lui sottordinate. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma secondo, l. 5 febbraio 1992, n. 175. - S. n. 465/1991.
La norma dell'art. 5, secondo comma, l. n. 175 del 1992, secondo cui le modalita' di rilascio dell'autorizzazione regionale alla pubblicita' di case di cura private, gabinetti e ambulatori specialistici, dovranno essere stabilite con decreto ministeriale, incide sulle competenze regionali, sia per quanto riguarda il potere di autorizzazione alla pubblicita' concernente le istituzioni sanitarie di carattere privato - che rientra certamente in quello di vigilanza e di autorizzazione su queste istituzioni, di cui la Regione, per il chiaro dettato dell'art. 43, l. n. 833 del 1978, e' titolare - sia per quel che attiene al potere di regolamentazione dei procedimenti amministrativi di spettanza della Regione stessa, che a sua volta costituisce un corollario della competenza in materia di ordinamento degli uffici, come espressione della sua potesta' di autorganizzazione. La norma stessa si pone altresi' in contrasto con il principio, espressamente sancito dall'art. 17, l. n. 400 del 1988, (v. massima A) che circoscrive la potesta' regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorita' a lui sottordinate. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma secondo, l. 5 febbraio 1992, n. 175. - S. n. 465/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 6 lett. s)
legge 23/12/1978
n. 833
art. 43
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
co. 1 lettera b)
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
co. 3