Sentenza 461/1992 (ECLI:IT:COST:1992:461)
Massima numero 18942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
05/11/1992; Decisione del
05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 461/92 C. SANITA' PUBBLICA - ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO - CASE DI CURA, GABINETTI, AMBULATORI SPECIALISTICI - PUBBLICITA' - AUTORIZZAZIONE REGIONALE - PROCEDIMENTO - DISCIPLINA CON LEGGE DELLO STATO - PREVISTA NECESSITA' DEL PARERE DEGLI ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 461/92 C. SANITA' PUBBLICA - ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO - CASE DI CURA, GABINETTI, AMBULATORI SPECIALISTICI - PUBBLICITA' - AUTORIZZAZIONE REGIONALE - PROCEDIMENTO - DISCIPLINA CON LEGGE DELLO STATO - PREVISTA NECESSITA' DEL PARERE DEGLI ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il comma primo dell'art. 5, l. n. 175 del 1992, nel disciplinare il procedimento per l'autorizzazione regionale alla pubblicita' di case di cura private, gabinetti e ambulatori specialistici, prevedendo il parere degli ordini o dei collegi professionali per acquisire le necessarie valutazioni, pone norme tecniche, dirette a questi ultimi, per l'esercizio delle competenze loro riconosciute nell'ambito dello stesso procedimento amministrativo di autorizzazione. La norma, pertanto, non tocca scelte di indirizzo politico-amministrativo della Regione e non vulnera l'ambito delle sue attribuzioni, costituzionalmente protetto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma primo, l. 5 febbraio 1992, n. 175, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - S. n. 483/1991.
Il comma primo dell'art. 5, l. n. 175 del 1992, nel disciplinare il procedimento per l'autorizzazione regionale alla pubblicita' di case di cura private, gabinetti e ambulatori specialistici, prevedendo il parere degli ordini o dei collegi professionali per acquisire le necessarie valutazioni, pone norme tecniche, dirette a questi ultimi, per l'esercizio delle competenze loro riconosciute nell'ambito dello stesso procedimento amministrativo di autorizzazione. La norma, pertanto, non tocca scelte di indirizzo politico-amministrativo della Regione e non vulnera l'ambito delle sue attribuzioni, costituzionalmente protetto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma primo, l. 5 febbraio 1992, n. 175, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - S. n. 483/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte