Sentenza 462/1992 (ECLI:IT:COST:1992:462)
Massima numero 18955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
05/11/1992; Decisione del
05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 462/92 C. TRASPORTI PUBBLICI - SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INTERVENTI STATALI NEL SETTORE - SOGGETTI DESTINATARI - COMUNI - INDIVIDUAZIONE - COMPETENZA DEL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE - LAMENTATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI E PROVINCIALI IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 462/92 C. TRASPORTI PUBBLICI - SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INTERVENTI STATALI NEL SETTORE - SOGGETTI DESTINATARI - COMUNI - INDIVIDUAZIONE - COMPETENZA DEL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE - LAMENTATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI E PROVINCIALI IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non lede le competenze regionali e provinciali in tema di trasporto pubblico, l'individuazione, eventuale ed integrativa, dei comuni, quali ulteriori destinatari - oltre alle citta' metropolitane (v. massima B) - dei benefici di cui alla l. n. 211 del 1992, da effettuarsi da parte del Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle Regioni interessate e sulla base del piano nazionale o dei piani regionali dei trasporti: per tali comuni infatti, viene cosi' consentita la ponderazione necessariamente unitaria, in ragione della unicita' ed eccezionalita' dell'intervento statale, di tutte le esigenze manifestate in sede locale e valutate in primo luogo dalle Regioni che formulano le relative proposte. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 26 febbraio 1992, n. 211, sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli art. 117, 118, 119 e 128 Cost. ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.)
Non lede le competenze regionali e provinciali in tema di trasporto pubblico, l'individuazione, eventuale ed integrativa, dei comuni, quali ulteriori destinatari - oltre alle citta' metropolitane (v. massima B) - dei benefici di cui alla l. n. 211 del 1992, da effettuarsi da parte del Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle Regioni interessate e sulla base del piano nazionale o dei piani regionali dei trasporti: per tali comuni infatti, viene cosi' consentita la ponderazione necessariamente unitaria, in ragione della unicita' ed eccezionalita' dell'intervento statale, di tutte le esigenze manifestate in sede locale e valutate in primo luogo dalle Regioni che formulano le relative proposte. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 26 febbraio 1992, n. 211, sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli art. 117, 118, 119 e 128 Cost. ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 1
co. 3
legge 08/06/1990
n. 142
art. 27