Sentenza 462/1992 (ECLI:IT:COST:1992:462)
Massima numero 18956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
05/11/1992; Decisione del
05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 462/92 D. TRASPORTI PUBBLICI - SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INTERVENTI STATALI NEL SETTORE - SOGGETTI DESTINATARI - COMUNI - INDIVIDUAZIONE - FORMULAZIONE DELLE RELATIVE PROPOSTE DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE - TERMINE - INOSSERVANZA - ESERCIZIO DI POTERE SOSTITUTIVO STATALE - LEGITTIMITA' - LIMITI - NECESSITA' CHE VENGA FORMULATA UNA PRIMA RICHIESTA ALLE REGIONI E PROVINCE DI PRONUNCIA POSITIVA O NEGATIVA ENTRO UN CONGRUO TERMINE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA'".
SENT. 462/92 D. TRASPORTI PUBBLICI - SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INTERVENTI STATALI NEL SETTORE - SOGGETTI DESTINATARI - COMUNI - INDIVIDUAZIONE - FORMULAZIONE DELLE RELATIVE PROPOSTE DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE - TERMINE - INOSSERVANZA - ESERCIZIO DI POTERE SOSTITUTIVO STATALE - LEGITTIMITA' - LIMITI - NECESSITA' CHE VENGA FORMULATA UNA PRIMA RICHIESTA ALLE REGIONI E PROVINCE DI PRONUNCIA POSITIVA O NEGATIVA ENTRO UN CONGRUO TERMINE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA'".
Testo
L'attribuzione al Ministro per i problemi delle aree urbane della facolta' di individuare i comuni destinatari degli interventi previsti dalla l. n. 211 del 1992, relativamente ai trasporti rapidi di massa, anche in assenza della relativa proposta da parte delle Regioni, si giustifica in quanto tende a supplire alla mancata indicazione di interventi necessari, come tali gia' determinabili (alla stregua degli strumenti di pianificazione), ma che non sono stati oggetto di proposta per mera omissione. Tuttavia, la sola fissazione di un termine (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa l. n. 211 del 1992) entro il quale le Regioni sono tenute a formulare dette proposte, non appare idonea a caratterizzare la mancata indicazione regionale come mera omissione - surrogabile alla stregua delle previsioni e dei criteri espressi dagli strumenti di pianificazione del settore - cosicche', al fine di evitare che tale comportamento possa assumere il significato di una insuperabile valutazione negativa della necessita' o della opportunita' di interventi, si rende necessario che la Regione o la Provincia autonoma sia invitata in modo collaborativo a pronunciarsi, positivamente o negativamente entro un determinato termine. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l' art. 1, secondo comma, l. 26 febbraio 1992, n. 211, nella parte in cui non prevede che il potere sostitutivo del Ministro per i problemi delle aree urbane sia esercitato, in caso di inerzia delle Regioni o delle Province autonome, previa richiesta alle stesse di pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un congruo termine, in ordine alla proposta di individuzione dei comuni interessati agli interventi previsti dalla legge stessa.
L'attribuzione al Ministro per i problemi delle aree urbane della facolta' di individuare i comuni destinatari degli interventi previsti dalla l. n. 211 del 1992, relativamente ai trasporti rapidi di massa, anche in assenza della relativa proposta da parte delle Regioni, si giustifica in quanto tende a supplire alla mancata indicazione di interventi necessari, come tali gia' determinabili (alla stregua degli strumenti di pianificazione), ma che non sono stati oggetto di proposta per mera omissione. Tuttavia, la sola fissazione di un termine (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa l. n. 211 del 1992) entro il quale le Regioni sono tenute a formulare dette proposte, non appare idonea a caratterizzare la mancata indicazione regionale come mera omissione - surrogabile alla stregua delle previsioni e dei criteri espressi dagli strumenti di pianificazione del settore - cosicche', al fine di evitare che tale comportamento possa assumere il significato di una insuperabile valutazione negativa della necessita' o della opportunita' di interventi, si rende necessario che la Regione o la Provincia autonoma sia invitata in modo collaborativo a pronunciarsi, positivamente o negativamente entro un determinato termine. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l' art. 1, secondo comma, l. 26 febbraio 1992, n. 211, nella parte in cui non prevede che il potere sostitutivo del Ministro per i problemi delle aree urbane sia esercitato, in caso di inerzia delle Regioni o delle Province autonome, previa richiesta alle stesse di pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un congruo termine, in ordine alla proposta di individuzione dei comuni interessati agli interventi previsti dalla legge stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 1
co. 3
legge 08/06/1990
n. 142
art. 27