Sentenza 201/2021 (ECLI:IT:COST:2021:201)
Massima numero 44227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
23/09/2021; Decisione del
23/09/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Titolo
Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Ambito applicativo - Opere a servizio di grandi derivazioni d'acqua - Esclusione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 005004).
Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Ambito applicativo - Opere a servizio di grandi derivazioni d'acqua - Esclusione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 005004).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 3, lett. a), della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che esclude dall'ambito applicativo della legge le opere poste al servizio di grandi derivazioni di acqua. L'art. 61, comma 3, cod. ambiente, dopo aver individuato i limiti di altezza e capacità degli sbarramenti la cui disciplina compete alle Regioni e alle Province autonome, precisa che per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione impugnata, pertanto, si conforma alla normativa statale di principio.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 3, lett. a), della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che esclude dall'ambito applicativo della legge le opere poste al servizio di grandi derivazioni di acqua. L'art. 61, comma 3, cod. ambiente, dopo aver individuato i limiti di altezza e capacità degli sbarramenti la cui disciplina compete alle Regioni e alle Province autonome, precisa che per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione impugnata, pertanto, si conforma alla normativa statale di principio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 23
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte