Sentenza 462/1992 (ECLI:IT:COST:1992:462)
Massima numero 18959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
05/11/1992; Decisione del
05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 462/92 G. TRASPORTI PUBBLICI - SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INTERVENTI STATALI NEL SETTORE - ATTUAZIONE - MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI - CONTRIBUTO FINANZIARIO DIRETTO E PARZIALE DELLO STATO - CONDIZIONI - APPROVAZIONE STATALE DEI RELATIVI PROGETTI ESECUTIVI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA FINANZIARIA E DI TRASPORTO PUBBLICO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 462/92 G. TRASPORTI PUBBLICI - SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INTERVENTI STATALI NEL SETTORE - ATTUAZIONE - MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI - CONTRIBUTO FINANZIARIO DIRETTO E PARZIALE DELLO STATO - CONDIZIONI - APPROVAZIONE STATALE DEI RELATIVI PROGETTI ESECUTIVI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA FINANZIARIA E DI TRASPORTO PUBBLICO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione del contributo diretto e parziale dello Stato sui mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione degli interventi nel sistema dei trasporti rapidi di massa, di cui alla l. n. 211 del 1992, subordinato nella sua erogazione alla approvazione statale dei progetti esecutivi e alla dimostrata disponibilita' delle altre fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dei singoli lotti funzionali, costituisce disciplina complementare e conseguenziale al sistema di eccezionale ed unificata determinazione dei sistemi di trasporto da eseguire e, come tale, non integra lesione delle attribuzioni regionali e provinciali in materia finanziaria e di trasporto pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 9, l. 26 febbraio 1992, n. 211 sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI^ dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost., ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.)
La previsione del contributo diretto e parziale dello Stato sui mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione degli interventi nel sistema dei trasporti rapidi di massa, di cui alla l. n. 211 del 1992, subordinato nella sua erogazione alla approvazione statale dei progetti esecutivi e alla dimostrata disponibilita' delle altre fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dei singoli lotti funzionali, costituisce disciplina complementare e conseguenziale al sistema di eccezionale ed unificata determinazione dei sistemi di trasporto da eseguire e, come tale, non integra lesione delle attribuzioni regionali e provinciali in materia finanziaria e di trasporto pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 9, l. 26 febbraio 1992, n. 211 sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI^ dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost., ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 1
co. 3
legge 08/06/1990
n. 142
art. 27