Sentenza 462/1992 (ECLI:IT:COST:1992:462)
Massima numero 18960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
05/11/1992; Decisione del
05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 462/92 H. TRASPORTI PUBBLICI - SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INTERVENTI STATALI NEL SETTORE - ATTUAZIONE - REALIZZAZIONE DI SISTEMI FERROVIARI PASSANTI, DI COLLEGAMENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO, NONCHE' DI PROGRAMMI URBANI INTEGRATI E DI COLLEGAMENTI CON AREE AEROPORTUALI, ESPOSITIVE E UNIVERSITARIE - ACCENSIONE DI MUTUI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI - FINANZIAMENTI STATALI DIRETTI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA FINANZIARIA E DI TRASPORTO PUBBLICO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 462/92 H. TRASPORTI PUBBLICI - SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INTERVENTI STATALI NEL SETTORE - ATTUAZIONE - REALIZZAZIONE DI SISTEMI FERROVIARI PASSANTI, DI COLLEGAMENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO, NONCHE' DI PROGRAMMI URBANI INTEGRATI E DI COLLEGAMENTI CON AREE AEROPORTUALI, ESPOSITIVE E UNIVERSITARIE - ACCENSIONE DI MUTUI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI - FINANZIAMENTI STATALI DIRETTI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA FINANZIARIA E DI TRASPORTO PUBBLICO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di finanziamenti statali diretti per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti e di collegamenti delle Ferrovie dello Stato, nonche' di programmi urbani integrati e di collegamenti con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, non lede le attribuzioni regionali e provinciali in materia finanziaria, trattandosi nel primo caso di opere di competenza statale e nel secondo di finanziamenti integrativi per opere non sottratte alla disciplina ed alle competenze comuni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 26 febbraio 1992, n. 211 sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuzione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost. ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142).
La previsione di finanziamenti statali diretti per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti e di collegamenti delle Ferrovie dello Stato, nonche' di programmi urbani integrati e di collegamenti con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, non lede le attribuzioni regionali e provinciali in materia finanziaria, trattandosi nel primo caso di opere di competenza statale e nel secondo di finanziamenti integrativi per opere non sottratte alla disciplina ed alle competenze comuni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 26 febbraio 1992, n. 211 sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuzione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost. ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 1
co. 3
legge 08/06/1990
n. 142
art. 27