Sentenza 464/1992 (ECLI:IT:COST:1992:464)
Massima numero 18932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  05/11/1992;  Decisione del  05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18933  18934  18935


Titolo
SENT. 464/92 A - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MOTIVI DI INCOSTITUZIONALITA' DEDOTTI DAL GIUDICE 'A QUO' IN VIA GRADATA - INSUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA' TRA DI LORO - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI ESAMINARLI IN ORDINE DIVERSO DA QUELLO PROSPETTATO.

Testo
La graduazione dei motivi di incostituzionalita' addotti dal giudice 'a quo' non preclude alla Corte la possibilita' di esaminarli in ordine diverso da quello prospettato ove (come nel caso) data la loro indipendenza logica non sia dato ravvisare fra di loro un rapporto di pregiudizialita'. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod. pen., proposte dal giudice 'a quo', in via principale in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. ed in via fra loro ulteriormente subordinata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 42 Cost., essendo tra loro del tutto indipendenti sul piano logico, potevano essere esaminate anche in un ordine diverso.) - Sulla ammissibilita' di una formulazione delle questioni di legittimita' costituzionale in via gradata: S. n. 469/1988. - Sulla possibilita' che la Corte esamini in ordine diverso da quello suggerito dal rimettente: S. n. 34/1961.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte