Sentenza 464/1992 (ECLI:IT:COST:1992:464)
Massima numero 18933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  05/11/1992;  Decisione del  05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18932  18934  18935


Titolo
SENT. 464/92 B - REATO IN GENERE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - RITENUTA INSUSSISTENZA DI UNA VERA E PROPRIA CONDOTTA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITA' RICHIEDENTE LA COMMISSIONE DI UN FATTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come la Corte ha gia' affermato, l'art. 708 cod. pen. con il sanzionare il possesso ingiustificato di valori, presuppone una condotta di cui il possesso attuale di determinate cose, che, 'quoad personam', inducono al sospetto, non e' che una conseguenza; deve percio' escludersi che la norma in esame incrimini il mero sospetto in contrasto con il principio costituzionale secondo il quale ogni reato presuppone un "fatto commesso". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod.pen.). - In senso conforme v. sent. nn. 110/1968 e 14/1971, e ord. nn. 88/1972 e 65/1881.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte