Sentenza 464/1992 (ECLI:IT:COST:1992:464)
Massima numero 18934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
05/11/1992; Decisione del
05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 464/92 C. REATO IN GENERE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - RITENUTA PREVISIONE DI SANZIONI PER IL RIFIUTO DI FORNIRE GIUSTIFICAZIONI CIRCA LA PROVENIENZA DELLE COSE TENUTE - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 464/92 C. REATO IN GENERE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - RITENUTA PREVISIONE DI SANZIONI PER IL RIFIUTO DI FORNIRE GIUSTIFICAZIONI CIRCA LA PROVENIENZA DELLE COSE TENUTE - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, l'art. 708 cod.pen. che sanziona il possesso ingiustificato di valori, si limita a richiedere una attendibile e circostanziata spiegazione del possesso, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie secondo i principi della liberta' delle prove e del libero convincimento, i quali, ovviamente, si atteggeranno in modo diverso a seconda che si tratti di somme ingenti o di cose pregiate e rare, oppure di somme modeste o di cose correnti; non e' percio' ravvisabile un contrasto con il diritto di difesa per il fatto che la norma in esame verrebbe a sanzionare il rifiuto di fornire giustificazioni in ordine alla provenienza del danaro o delle altre cose detenute, introducendo cosi' l'inversione dell'onere della prova nell'accertamento della responsabilita' per questo tipo di reato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod. pen.). - In senso conforme v. sent. nn. 110/1968 e 14/1971, e ord. nn. 88/1972 e 65/1981.
Come la Corte ha gia' affermato, l'art. 708 cod.pen. che sanziona il possesso ingiustificato di valori, si limita a richiedere una attendibile e circostanziata spiegazione del possesso, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie secondo i principi della liberta' delle prove e del libero convincimento, i quali, ovviamente, si atteggeranno in modo diverso a seconda che si tratti di somme ingenti o di cose pregiate e rare, oppure di somme modeste o di cose correnti; non e' percio' ravvisabile un contrasto con il diritto di difesa per il fatto che la norma in esame verrebbe a sanzionare il rifiuto di fornire giustificazioni in ordine alla provenienza del danaro o delle altre cose detenute, introducendo cosi' l'inversione dell'onere della prova nell'accertamento della responsabilita' per questo tipo di reato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod. pen.). - In senso conforme v. sent. nn. 110/1968 e 14/1971, e ord. nn. 88/1972 e 65/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte