Sentenza 464/1992 (ECLI:IT:COST:1992:464)
Massima numero 18935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
05/11/1992; Decisione del
05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 464/92 D. REATO IN GENERE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE CHE TUTELA IL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 464/92 D. REATO IN GENERE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE CHE TUTELA IL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Al pari di alcune misure di prevenzione poste a salvaguardia della genuinita' dei traffici economici e della corretta osservanza delle regole del mercato, su cui la Corte ha gia' avuto occasione di pronunciarsi in riferimento all'art. 42 Cost., l'art. 708 cod pen., con il sanzionare il possesso ingiustificato di valori, tende a far conseguire ai soggetti privati, l'unico possibile corretto significato del diritto di proprieta' invocato con il riferimento alla norma parametro e non e' percio' in contrasto con il principio costituzionale che tutela la proprieta' privata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod.pen.). - Per la manifesta infondatezza di analoghe questioni, sorte riguardo alle misure antimafia: O. nn. 675/1988 e 105/1989.
Al pari di alcune misure di prevenzione poste a salvaguardia della genuinita' dei traffici economici e della corretta osservanza delle regole del mercato, su cui la Corte ha gia' avuto occasione di pronunciarsi in riferimento all'art. 42 Cost., l'art. 708 cod pen., con il sanzionare il possesso ingiustificato di valori, tende a far conseguire ai soggetti privati, l'unico possibile corretto significato del diritto di proprieta' invocato con il riferimento alla norma parametro e non e' percio' in contrasto con il principio costituzionale che tutela la proprieta' privata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod.pen.). - Per la manifesta infondatezza di analoghe questioni, sorte riguardo alle misure antimafia: O. nn. 675/1988 e 105/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte