Sentenza 465/1992 (ECLI:IT:COST:1992:465)
Massima numero 18968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
05/11/1992; Decisione del
05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
18967
Titolo
SENT. 465/92 B - VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ADEMPIMENTO LIBERATORIO DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA A CARICO DEL VENDITORE CON LA SEMPLICE CONSEGNA DELLA MERCE AL VETTORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI L'INIZIATIVA ECONOMICA NON PUO' SVOLGERSI IN CONTRASTO CON L'UTILITA' SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 465/92 B - VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ADEMPIMENTO LIBERATORIO DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA A CARICO DEL VENDITORE CON LA SEMPLICE CONSEGNA DELLA MERCE AL VETTORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI L'INIZIATIVA ECONOMICA NON PUO' SVOLGERSI IN CONTRASTO CON L'UTILITA' SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1510, secondo comma, cod. civ., prevedente il trasferimento del rischio dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore, non e' in contrasto con il principio della "utilita' sociale" della iniziativa economico-privata, trattandosi di disposizione rientrante nella sfera di discrezionale apprezzamento del legislatore, che ha dettato una regola destinata a valere in mancanza di diversa previsione delle parti, o di uso contrario, senza che ne risultino lesi interessi generali, peraltro non puntualmente prospettati dal giudice rimettente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost. della questione di legittimita' costituzionale all'art. 1510, secondo comma, cod. civ.).
L'art. 1510, secondo comma, cod. civ., prevedente il trasferimento del rischio dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore, non e' in contrasto con il principio della "utilita' sociale" della iniziativa economico-privata, trattandosi di disposizione rientrante nella sfera di discrezionale apprezzamento del legislatore, che ha dettato una regola destinata a valere in mancanza di diversa previsione delle parti, o di uso contrario, senza che ne risultino lesi interessi generali, peraltro non puntualmente prospettati dal giudice rimettente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost. della questione di legittimita' costituzionale all'art. 1510, secondo comma, cod. civ.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 2
Altri parametri e norme interposte