Sentenza 201/2021 (ECLI:IT:COST:2021:201)
Massima numero 44228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
23/09/2021; Decisione del
23/09/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Procedimento finalizzato all'approvazione del progetto di costruzione o di modifica strutturale degli impianti - Disciplina - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Assenza di deroghe alla necessaria concertazione con lo Stato - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione. (Classif. 170001).
Paesaggio - In genere - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Procedimento finalizzato all'approvazione del progetto di costruzione o di modifica strutturale degli impianti - Disciplina - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Assenza di deroghe alla necessaria concertazione con lo Stato - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione. (Classif. 170001).
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che consente che le dighe e gli altri sbarramenti idrici di competenza regionale siano adibiti a qualsiasi uso compatibile con la disciplina urbanistica dell'area in cui vengono realizzate, ivi compresi i diversi usi turistici e la balneazione. Dalla disposizione impugnata, solo per il mancato richiamo dei vincoli paesaggistici, non è ricavabile alcuna deroga ai principi della pianificazione paesaggistica, ed in particolare al principio di concertazione necessaria, per cui restano inalterati i vincoli evocati dal ricorrente, compresa la necessaria valutazione delle opere di sbarramento nel quadro di disciplina costituito dal piano paesaggistico, secondo le previste forme di concertazione con lo Stato.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che consente che le dighe e gli altri sbarramenti idrici di competenza regionale siano adibiti a qualsiasi uso compatibile con la disciplina urbanistica dell'area in cui vengono realizzate, ivi compresi i diversi usi turistici e la balneazione. Dalla disposizione impugnata, solo per il mancato richiamo dei vincoli paesaggistici, non è ricavabile alcuna deroga ai principi della pianificazione paesaggistica, ed in particolare al principio di concertazione necessaria, per cui restano inalterati i vincoli evocati dal ricorrente, compresa la necessaria valutazione delle opere di sbarramento nel quadro di disciplina costituito dal piano paesaggistico, secondo le previste forme di concertazione con lo Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 23
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte