Sentenza 466/1992 (ECLI:IT:COST:1992:466)
Massima numero 19084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
05/11/1992; Decisione del
05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 466/92. REGIONE LAZIO - DIRIGENTI DI PRIMA QUALIFICA DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI ROMA - MANCATA ATTRIBUZIONE AD ESSI DI "POSIZIONI DI STUDIO, RICERCA, ISPETTIVE E DI CONTROLLO" RICONOSCIUTE AI DIRIGENTI REGIONALI DI PARI QUALIFICA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - MANCATA CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DELLE INDENNITA' SPETTANTI AI SUDDETTI DIRIGENTI IN BASE AD ALTRA DISPOSIZIONE DELLA MEDESIMA LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 466/92. REGIONE LAZIO - DIRIGENTI DI PRIMA QUALIFICA DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI ROMA - MANCATA ATTRIBUZIONE AD ESSI DI "POSIZIONI DI STUDIO, RICERCA, ISPETTIVE E DI CONTROLLO" RICONOSCIUTE AI DIRIGENTI REGIONALI DI PARI QUALIFICA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - MANCATA CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DELLE INDENNITA' SPETTANTI AI SUDDETTI DIRIGENTI IN BASE AD ALTRA DISPOSIZIONE DELLA MEDESIMA LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Nel sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma sesto, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, nella parte in cui non prevede che ai dirigenti di prima qualifica dell'Istituto autonomo case popolari di Roma (e soggetti equiparati) sia applicato l'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, che istituisce "posizioni di studio, ricerca, ispettive e di controllo", asserendo che ne discenderebbe una ingiusta discriminazione dei suddetti dirigenti rispetto ai dirigenti regionali di pari qualifica, il giudice rimettente omette di rilevare che in base allo stesso art. 38, comma terzo, della legge regionale n. 41 del 1990, spetta all'Istituto autonomo case popolari il potere di individuare, con le modalita' previste nel suo ordinamento interno, parametri e criteri di varie indennita' da corrispondere ai suoi dirigenti, entro il limite dei coefficienti stabiliti per i dirigenti regionali di pari qualifica. Ne' d'altra parte la irrilevanza della proposta questione - che ne consegue - potrebbe essere contestata traendo argomento dagli eventuali riflessi negativi, sul regime delle indennita', della lamentata inapplicabilita' ai suddetti dirigenti dell'art. 4 della legge n. 36 del 1985, dato che una recente legge regionale (n. 41 del 1991, tabella B) ha previsto, proprio per l'Istituto autonomo di Roma, quattordici posizioni di studio. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma sesto, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Nel sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma sesto, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, nella parte in cui non prevede che ai dirigenti di prima qualifica dell'Istituto autonomo case popolari di Roma (e soggetti equiparati) sia applicato l'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, che istituisce "posizioni di studio, ricerca, ispettive e di controllo", asserendo che ne discenderebbe una ingiusta discriminazione dei suddetti dirigenti rispetto ai dirigenti regionali di pari qualifica, il giudice rimettente omette di rilevare che in base allo stesso art. 38, comma terzo, della legge regionale n. 41 del 1990, spetta all'Istituto autonomo case popolari il potere di individuare, con le modalita' previste nel suo ordinamento interno, parametri e criteri di varie indennita' da corrispondere ai suoi dirigenti, entro il limite dei coefficienti stabiliti per i dirigenti regionali di pari qualifica. Ne' d'altra parte la irrilevanza della proposta questione - che ne consegue - potrebbe essere contestata traendo argomento dagli eventuali riflessi negativi, sul regime delle indennita', della lamentata inapplicabilita' ai suddetti dirigenti dell'art. 4 della legge n. 36 del 1985, dato che una recente legge regionale (n. 41 del 1991, tabella B) ha previsto, proprio per l'Istituto autonomo di Roma, quattordici posizioni di studio. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma sesto, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte