Sentenza 467/1992 (ECLI:IT:COST:1992:467)
Massima numero 19094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  05/11/1992;  Decisione del  05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  19092  19096


Titolo
SENT. 467/92 B. TRIBUTI IN GENERE - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI I.V.A. E DI I.R.PE.G. IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI A CARATTERE NON COMMERCIALE - APPLICABILITA' ALLE ASSOCIAZIONI RELIGIOSE NON RICONOSCIUTE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, CAPACITA' CONTRIBUTIVA ED EGUALE LIBERTA' DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE, DENUNCIATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE TALI AGEVOLAZIONI SIANO STATE ACCORDATE SOLO ALLE SUDDETTE ASSOCIAZIONI E NON ANCHE AGLI ENTI ASSOCIATIVI DELLE CONFESSIONI CON INTESE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le disposizioni dell'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973, che agli effetti dell'I.V.A. e, rispettivamente, dell'I.R.PE.G., considerano estranee al concetto di esercizio di impresa, e percio' non soggette ad imposizione, se effettuate da, o per, associazioni religiose, la cessione di beni e la prestazione di servizi agli associati e la corresponsione, da parte di questi, di quote sociali, sono norme di diritto tributario comune, applicabili a tutte le associazioni che presentano i requisiti soggettivi previsti e nei limiti oggettivi delle attivita' e finalita' precisate, senza che sia rilevante l'eventuale rapporto delle associazioni con gli ordinamenti di chiese o di confessioni. Neanche il diritto speciale posto da fonti di derivazione bilaterale, che disciplinano la condizione giuridica degli enti di singole confessioni religiose (cfr. art. 7, terzo comma, dell'Accordo ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, 23, terzo comma, della legge 22 novembre 1988, n. 516, 27, secondo comma, legge 8 marzo 1989, n. 101) - diritto speciale che comunque non sarebbe utile elemento di comparazione - consente di affermare che le suddette agevolazioni non spettino agli enti associativi delle confessioni con intesa. E' quindi da escludersi che al riguardo si sia riservato - come sostenuto dal giudice 'a quo' - alle associazioni non riconosciute un ingiustificato maggior favore, rispetto alle confessioni religiose che hanno disciplinato bilateralmente le loro relazioni con lo Stato, lesivo degli artt. 3, 8 e 53 della Costituzione. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, in riferimento ai su indicati parametri, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 20, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui prevedono che le agevolazioni tributarie in essi previste, si applichino alle associazioni religiose non riconosciute).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte