Sentenza 467/1992 (ECLI:IT:COST:1992:467)
Massima numero 19096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
05/11/1992; Decisione del
05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 467/92 C. TRIBUTI IN GENERE - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI I.V.A. E DI I.R.PE.G. IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI A CARATTERE NON COMMERCIALE - APPLICABILITA' ALLE ASSOCIAZIONI RELIGIOSE NON RICONOSCIUTE - IRRAZIONALITA' DENUNCIATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE SIA SUFFICIENTE E VINCOLANTE CHE L'ASSOCIAZIONE INTERESSATA SI AUTOQUALIFICHI "RELIGIOSA" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 467/92 C. TRIBUTI IN GENERE - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI I.V.A. E DI I.R.PE.G. IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI A CARATTERE NON COMMERCIALE - APPLICABILITA' ALLE ASSOCIAZIONI RELIGIOSE NON RICONOSCIUTE - IRRAZIONALITA' DENUNCIATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE SIA SUFFICIENTE E VINCOLANTE CHE L'ASSOCIAZIONE INTERESSATA SI AUTOQUALIFICHI "RELIGIOSA" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Perche' le disposizioni dell'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973, che agli effetti dell'I.V.A. e, rispettivamente, dell'I.R.PE.G., considerano estranee al concetto di impresa e percio' non soggette ad imposizione, se effettuate da, o per, associazioni religiose, la cessione di beni e la prestazione di servizi agli associati, e la corresponsione, da parte di questi, di quote sociali, siano riconosciute applicabili alle associazioni non riconosciute, non e' sufficiente che l'associazione interessata si autoqualifichi "religiosa". Sebbene anche per le associazioni religiose, come per tutti gli altri tipi di associazioni (politiche, sindacali, assistenziali, culturali o sportive) sottoposte alla medesima disciplina, manchi negli stessi testi legislativi una esplicita definizione, cio' non significa che non si possa, e anzi non si debba, desumere dall'insieme dell'ordinamento il significato della locuzione "associazione religiosa" (come delle altre e distinte espressioni di associazione politica, sindacale ecc.). Le associazioni a carattere religioso che non siano gia' state civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di intese o secondo la disciplina, che ancora sopravvive, della legge n. 1159 del 1929) devono quindi comprovare la natura e la caratteristica religiosa dell'organizzazione, secondo i criteri che qualificano nell'ordinamento dello Stato i fini di religione e di culto, non potendosi ritenere, in conformita' al principio gia' enunciato dalla Cassazione per altri tipi di enti non commerciali, che una associazione sia arbitra della propria tassabilita'. Viene quindi meno al riguardo il presupposto, della vincolativita' e incontrollabilita' della autoqualificazione, in base al quale l'applicarsi delle suddette agevolazioni tributarie alle associazioni religiose non riconosciute e' stata ritenuta dal giudice 'a quo' irrazionale. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, in riferimento agli artt. 3, 53 e 8 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, in parte ' qua').
Perche' le disposizioni dell'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973, che agli effetti dell'I.V.A. e, rispettivamente, dell'I.R.PE.G., considerano estranee al concetto di impresa e percio' non soggette ad imposizione, se effettuate da, o per, associazioni religiose, la cessione di beni e la prestazione di servizi agli associati, e la corresponsione, da parte di questi, di quote sociali, siano riconosciute applicabili alle associazioni non riconosciute, non e' sufficiente che l'associazione interessata si autoqualifichi "religiosa". Sebbene anche per le associazioni religiose, come per tutti gli altri tipi di associazioni (politiche, sindacali, assistenziali, culturali o sportive) sottoposte alla medesima disciplina, manchi negli stessi testi legislativi una esplicita definizione, cio' non significa che non si possa, e anzi non si debba, desumere dall'insieme dell'ordinamento il significato della locuzione "associazione religiosa" (come delle altre e distinte espressioni di associazione politica, sindacale ecc.). Le associazioni a carattere religioso che non siano gia' state civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di intese o secondo la disciplina, che ancora sopravvive, della legge n. 1159 del 1929) devono quindi comprovare la natura e la caratteristica religiosa dell'organizzazione, secondo i criteri che qualificano nell'ordinamento dello Stato i fini di religione e di culto, non potendosi ritenere, in conformita' al principio gia' enunciato dalla Cassazione per altri tipi di enti non commerciali, che una associazione sia arbitra della propria tassabilita'. Viene quindi meno al riguardo il presupposto, della vincolativita' e incontrollabilita' della autoqualificazione, in base al quale l'applicarsi delle suddette agevolazioni tributarie alle associazioni religiose non riconosciute e' stata ritenuta dal giudice 'a quo' irrazionale. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, in riferimento agli artt. 3, 53 e 8 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, in parte ' qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 8
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte